Riassunto
Decisione n. 2/2010 del comitato statistico Unione europea/Svizzera recante modifica dell'allegato A dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea in materia di cooperazione statistica (Modifica dell'allegato A)
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico
Decisione n. 2/2010 del comitato statistico Unione europea/Svizzera recante modifica dell'allegato A dell'Accordo Adottata il 1° ottobre 2010 Entrata in vigore il 1° ottobre 2010 Testo originale Il comitato statistico Unione europea/Svizzera, visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione nel settore statistico1, in particolare l'articolo 4 paragrafo 4; considerato che: (1) l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e contiene l'allegato A concernente gli atti giuridici nel settore statistico; (2) nuovi atti giuridici nel settore statistico sono stati adottati e devono essere aggiunti all'allegato A, rendendo necessaria una revisione dell'allegato A, decide: Art. 1 L'allegato A dell'Accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione. Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Sofia il 1° ottobre 2010 Per il comitato misto: Per la Confederazione svizzera: Il capo della delegazione dell'UE, Il capo della delegazione svizzera, Walter Radermacher Jürg Marti 1 RS 0.431.026.81 Cooperazione con l'UE nel settore statistico RU 2010Dec. n. 2/2010 2013 32006 R 1833: regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Principi e segreto statistici 2013 31990 R 1588: regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell201911 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto: «personale dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA): personale del segretariato dell'AELS (EFTA) distaccato presso l'ISCE.»; b) nella seconda frase dell'articolo 5 paragrafo 1 il termine «ISCE» è sostituito da «ISCE e dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA)». c) All'articolo 5 paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE tramite l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto Ufficio.»; d) all'articolo 6 si intende che il termine «ISCE» comprende, a tal fine, l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA). 2013 32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell201911 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: la Svizzera pone in atto le misure necessarie per conformarsi a questo regolamento entro il 31 dicembre 2012; 2013 31997 R 0322: regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1). 2013 32002 R 0831: regolamen...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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