Parte II: Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007
Foglio Federale numero 29, 23 Luglio 2002 › Seccion Unica
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Parte II: Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007
Parte II: Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007CompendioL'articolo 6 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr) stabilisce che i mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni mediante decreto federale semplice. Il 26 giugno 1999, il Parlamento ha autorizzato per la prima volta tre limiti di spesa (involucri finanziari) per un im-porto globale di 14 029 milioni di franchi per il quadriennio 2000-2003.Il presente messaggio propone di stanziare per il prossimo periodo, vale a dire per il quadriennio 2004-2007, i seguenti involucri finanziari:- miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 1 129 mio di fr.- promozione della produzione e dello smercio 2 946 mio di fr.- pagamenti diretti 10 017 mio di fr.Per il miglioramento delle basi di produzione e per le misure sociali è previsto un aumento annuo dell'1,5 per cento rispetto ai contributi stanziati nel piano finanziario 2003. L'importo destinato ai pagamenti diretti è aumentato di 515 milioni di franchi rispetto a quello previsto nel precedente involucro finanziario 2000-2003. In tal modo si garantisce che vengano indennizzate le prestazioni d'interesse generale fornite sempre più dall'agricoltura a favore della collettività in virtù dell'articolo 104 della Costituzione federale (Cost.). Per contro, per rafforzare le prestazioni di mercato, vengono ulteriormente diminuiti i mezzi destinati a promuovere la produzione e lo smercio, e più precisamente del 10 per cento in termini nominali rispetto al 2003.L'importo globale dei tre involucri finanziari ammonta a 14 092 milioni di franchi. Rispetto alla proposta messa in consultazione, tale importo è stato diminuito di 288 milioni di franchi in modo da rispettare il freno alle spese previsto nell'articolo 126 Cost., mentre rispetto al periodo 2000-2003 risulta maggiore in termini nominali di 63 milioni di franchi, ovvero dello 0,45 per cento. Ripartite sui quattro anni, le uscite per l'agricoltura previste negli involucri finanziari ammonteranno a circa 3,5 miliardi di franchi all'anno.Con questi mezzi finanziari le aziende agricole dovrebbero poter mantenere il loro reddito al livello attuale, se le previsioni sull'evoluzione dei costi di produzione, dei costi strutturali e della diminuzione dei costi si riveleranno esatte. Nella determinazione dei mezzi finanziari si è tenuto conto anche della situazione delle finanze federali (freno alle spese).Gli involucri finanziari coprono circa il 97 per cento delle spese dell'Ufficio federale dell'agricoltura e l'87 per cento di quelle del settore di compiti «Agricoltura e alimentazione». Le spese amministrative (personale), quelle per la ricerca e la consulenza, il versamento di indennizzi relativi alla lotta contro le malattie e i parassiti delle piante nonché eventuali provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato in situazioni di emergenza secondo l'articolo 13 LAgr devono essere esclusi, come finora, dagli involucri finanziari.Nella Parte II del messaggio, il Consiglio federale pone inoltre le basi necessarie per valutare gli effetti dei provvedimenti di sostegno al mercato previstinell'articolo 187 capoverso 13 LAgr. Mantiene inoltre la promessa fatta nel suo parere in merito alla mozione Tschuppert (99.3302; Nuovo orientamento dei pagamenti diretti nell'agricoltura) sottoponendo a verifica anche i pagamenti diretti.1 Parte generale 1.1 Situazione inizialeGli involucri finanziari sono uno strumento moderno per l'amministrazione e la pianificazione delle finanze. Essi fissano l'importo massimo dei crediti di pagamento approvati dall'Assemblea federale per un determinato settore di compiti sull'arco di diversi anni, ma non corrispondono a un'autorizzazione di spesa. Secondo l'articolo 6 LAgr, i mezzi finanziari per i più importanti settori di compiti devono essere autorizzati in base a un decreto federale semplice per un massimo di quattro anni. L'articolo 104 Cost. definisce i compiti che l'agricoltura deve adempiere su mandato della società ed elenca importanti provvedimenti per i quali vengono messi a disposizione i mezzi finanziari necessari.I primi involucri finanziari per il quadriennio 2000-2003, stanziati dal Parlamento il 16 giugno 19991, ammontano in totale a 14 029 milioni di franchi e concernono i tre gruppi principali di provvedimenti di politica agricola, vale a dire il miglioramento delle basi di produzione (1037 mio di fr.), la promozione della produzione e dello smercio (3490 mio di fr.) e i pagamenti diretti (9502 mio di fr.).In questa parte del messaggio, proponiamo un nuovo decreto federale inteso a fissare gli involucri finanziari per i più importanti provvedimenti di politica agricola della Confederazione per gli anni 2004-2007. Le proposte di adeguamento della legislazione agricola (Parte I del messaggio) e del decreto di finanziamento sono state riunite in un unico ...
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