Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)




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Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)

Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti

(OLAFum)

del 28 giugno 2005

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:

Sezione 1: Necessità e condizioni

Art. 1 Necessità e limitazione nel tempo

1 Chi utilizza uno dei seguenti fumiganti per combattere i parassiti necessita di un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza:

a. bromometano (bromuro di metile);

b. acido cianidrico (cianuro di idrogeno) come pure sostanze e preparati che servono a sviluppare o vaporizzare acido cianidrico o composti volatili di cianuro di idrogeno;

c. fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina, a meno che non si tratti di preparati confezionati in porzioni che non sviluppano più di 15 g di fosfina e sono utilizzati come rodenticidi all'aperto;

d. difluoruro di solforile (fluoruro di solforile);

e. o...

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