Protocollo che modifica la Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Riassunto


Protocollo che modifica la Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Traduzione1

Protocollo

che modifica la Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Regno di Spagna,

desiderosi di modificare la Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (in seguito «la Convenzione»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 10 è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

«2.a) Tuttavia, tali dividendi possono essere anche imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente e in conformità del diritto di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

b) Nonostante la lettera precedente, lo Stato contraente, in cui è residente la società che paga i dividendi, esclude dall'i...

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