Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)

Riassunto


Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

(Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)

del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 (LAgr) sull'agricoltura, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Progetti che danno diritto a un aiuto

1 Gli aiuti finanziari per sostenere la promozione dello smercio dei prodotti agricoli svizzeri possono essere concessi per:

a. progetti organizzati a livello nazionale con mercati bersaglio nel Paese o all'estero;

b. progetti organizzati a livello sovraregionale con mercati bersaglio nel Paese e all'estero in zone vi...

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