Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Riassunto


Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Termine di referendum: 25 gennaio 2001

Legge federale

sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

(LSCPT)

del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 92 e 123 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 19981,

decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione e organizzazione Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata:

a. nell'ambito di un procedimento penale della Confederazione o di un Cantone;

b. in vista dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria secondo la legge del 20 marzo 19812 sull'assistenza in materia penale.

2 Si applica a tutti gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione, statali, concessionari o soggetti all'obbligo di notificazione nonché agli offerenti Internet.

3 Alle informazioni concernenti il traffico dei pagamenti soggetto alla legge del 30 aprile 19973 sulle poste si applicano le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di testimoniare e sull'obbligo di informare l'autorità.

4 Gli esercenti di reti di telecomunicazioni interne e di centralini privati debbono tollerare la sorveglianza.

Art. 2 Organizzazione

1 La Confederazione gestisce un servizio di sorvegli...

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