Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 48, 06 Dicembre 2005 › Singoli › Legge
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Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione
(Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) del 17 dicembre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 82 capoverso 1, 98 capoverso 3, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20032, decreta: Capitolo 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente legge disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. 2 La presente legge ha in particolare lo scopo di proteggere gli assicurati dai rischi d'insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi. Art. 2 Campo d'applicazione 1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: a. le imprese di assicurazione svizzere che esercitano l'attività assicurativa diretta o riassicurativa; b. le imprese di assicurazione con sede all'estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali; c. gli intermediari assicurativi; d. i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi. 2 Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge: a. le imprese di assicurazione con sede all'estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione; b. le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; RS 961.01 Art. 28 Ufficio di revisione esterno 1 L'impresa di assicurazione incarica un ufficio di revisione esterno di controllare la sua gestione. 2 Della revisione esterna possono essere incaricati unicamente uffici di revisione e revisori: a. che offrono la garanzia di una revisione irreprensibile dal profilo tecnico e personale; b. indipendenti dall'impresa di assicurazione e dalle società del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo cui essa appartiene; e c. riconosciuti dall'autorità di sorveglianza per esercitare la revisione di imprese di assicurazione. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il riconoscimento di cui al capoverso 2. Esso può delegare all'autorità di sorveglianza il disciplinamento dei particolari tecnici. Art. 29 Compiti dell'ufficio di revisione esterno 1 L'ufficio di revisione esterno controlla se il conto annuale è allestito, dal profilo formale e contenutistico, conformemente alle prescrizioni legali, agli statuti e ai regolamenti. Esso verifica inoltre, attenendosi alle istruzioni dell'autorità di sorveglianza, che le disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze d'esecuzione siano rispettate. 2 L'ufficio di revisione esterno allestisce un rapporto sulle sue constatazioni. Ne invia una copia all'autorità di sorveglianza. 3 L'autorità di sorveglianza può affidare mandati supplementari all'ufficio di revisione esterno e ordinargli esami particolari. Le relative spese sono a carico dell'impresa di assicurazione. 4 L'impresa di assicurazione permette all'ufficio di revisione di consultare in qualsiasi momento i libri e giustificativi contabili, mette a sua disposizione i documenti necessari ai fini della verifica e della valutazione degli attivi e passivi e gli fornisce tutte le informazioni necessarie per adempiere il suo compito. Art. 30 Obbligo di notificazione dell'ufficio di revisione esterno L'ufficio di revisione esterno notifica senza indugio all'autorità di sorveglianza le seguenti constatazioni: a. reati; b. gravi irregolarità; c. violazione dei principi di un'attivit...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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