Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

Riassunto


Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

Modifica dell201911 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao è modificata come segue:

Art. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b

La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la particolare caratterizzazione:

b. melassa, dolcificante alla frutta;

Art. 2 Sorte di zuccheri

Sono considerati sorte di zuccheri i monosaccaridi e i disaccaridi definiti nell'allegato 1.

Art. 3 Prodotti zuccherini

Sono considerati prodotti zuccherini le derrate alimentari di cui all'allegato 1a numeri 120133.

Art. 420139

Abrogati

Art. 11 cpv. 1, 2 e 4

1 Lo zucchero vanigliato è una miscela di zucchero con frutto della vaniglia essiccato o con un corrispondente quantitativo di estratto di vaniglia.

2 Lo zucchero vanillinato è una miscela di zucchero e vanillina.

4 Lo zucchero vanigliato e lo zucchero vanillinato devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1a.

1 RS 817.022.101

2008-2697 1977

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao RU 2009

11. Zucchero di frutta (fruttosio o levulosio)

D-fruttosio purificato, cristallizzato e con le seguenti caratteristiche:

a. Tenore di fruttosio min. 98 per cento i...

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