Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 51, 27 Dicembre 2005 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 51, 27 Dicembre 2005 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Riassunto
Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao
Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao
del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), ordina: Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1 La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisiti e ne disciplina la particolare caratterizzazione: a. sorte di zuccheri, prodotti da sorte di zuccheri; b. melassa; c. articoli di confetteria e dolciumi; d. gelato commestibile; e. cacao; f. cioccolati e altri prodotti di cacao. Capitolo 2: Sorte di zuccheri, prodotti da sorte di zuccheri Art. 2 Principi 1 Sono considerati sorte di zuccheri tutti i monosaccaridi e disaccaridi presenti naturalmente nelle derrate alimentari. Ne fanno parte segnatamente i prodotti definiti negli articoli 320139. 2 Per le sorte di zuccheri di cui agli articoli 320137 valgono i requisiti di cui all'allegato 1. RS 817.022.101 Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao. O del DFI RU 2005 Art. 48 Calcolo delle percentuali 1 Prima di calcolare le percentuali stabilite nell'allegato 5 per le derrate alimentari di cui agli 34201338 e 43 occorre dedurre i seguenti componenti dalla massa dei prodotti finiti: a. gli ingredienti secondo l'articolo 51 capoversi 2 e 3; b. gli aromi aggiunti; c. gli emulsionati aggiunti. 2 Per i cioccolati ripieni e i pralinés la percentuale di cioccolato prescritta si calcola secondo il peso totale del prodotto finito, compresa la guarnitura. Art. 49 Prodotti per la preparazione di bevande al cacao I prodotti per la preparazione di bevande al cacao sono miscele di cacao in polvere o di cacao in polvere povero di grasso sotto forma di polvere, granulato o soluzione (concentrato) con ingredienti come sorte di ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
Verordnung über das Einreise- und Visumverfahren VEV | Verordnung des EJPD über Gasmengenmessgeräte | Verordnung über die Gebühren für die Edelmetallkontrolle | Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben revi... | sentencia nº 2977 de consiglio di stato june 28 2010 | Sentencia nº 10 de Consiglio di Stato, October 26, 2010 | Sentencia nº 2908 de Consiglio di Stato, June 23, 2010 | sentencia nº 1541 de consiglio di stato, april 10, 2010