Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)

Riassunto


Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura

(OMSC)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 3

1 I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:

a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;

b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o

c. facilitare la cessazione della gestione dell'azienda.

3 Abrogato Art. 2 cpv. 1

1 I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettere ...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società