Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Slovenia (con Prot., allegati, prot. d'intesa, Acc. amministrativo)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 4, 03 Febbraio 2004 › Singoli › Accordo
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Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Slovenia (con Prot., allegati, prot. d'intesa, Acc. amministrativo)
Convenzione internazionale del 17 dicembre 1979 contro la presa d'ostaggi
RS 0.351.4; RU 1985 429 Campo d'applicazione il 4 ottobre 2007, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Centrafricana, Repubblica 9 luglio 2007 A 8 agosto 2007 Dominicana, Repubblica 3 ottobre 2007 2 novembre 2007 Guyana 12 settembre 2007 A 12 ottobre 2007 Italia* ** a 20 marzo 1986 19 aprile 1986 Malaysia* 29 maggio 2007 A 28 giugno 2007 Marocco 9 maggio 2007 A 8 giugno 2007 Russiab 11 giugno 1987 A 11 luglio 1987 Thailandia* 2 ottobre 2007 A 1° novembre 2007 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato ha formulato un'obiezione riguardo a una dichiarazione interpretativa di un altro Stato partecipante. b Questo Stato ha ritirato tutte le proprie riserve e dichiarazioni (RU 1989 130). 1 Completa quelli in RU 1985 436, 1986 325, 1987 771, 1989 129, 1990 879, 2004 3605, 2005 4763 e 2007 1381.Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html). 2007-2469 659 Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Slovenia RU 2004 nell'ambito del Comitato misto. Quest'ultimo veglia in merito alla possibilità di continuare nell'abbattimento degli ostacoli agli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Slovenia. 3. Il Comitato misto può decidere in merito ai casi previsti nel presente Accordo. Sugli altri problemi il Comitato misto può presentare raccomandazioni. Art. 28 Procedure del Comitato misto 1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all'anno. Ogni Stato parte all'Accordo può chiederne la convocazione. 2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità. 3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di uno Stato parte al presente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità a disposizioni costituzionali, la decisione stessa entra in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulterio...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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