Ordinanza sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC)

Riassunto


Ordinanza sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC)

Ordinanza sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione

(OSI-SIC)

del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 5 capoversi 1 e 4 della legge federale del 3 ottobre 20081

sul servizio informazioni civile (LSIC); visti gli articoli 15 capoversi 3 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visto l'articolo 17a della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati, ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione, il corpus dei dati e l'utilizzazione dei seguenti sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):

a. Sistema d'informazione Sicurezza esterna (ISAS);

b. Sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS).

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a. dati: informazioni memorizzate nei sistemi d'informazione del SIC;

b. oggetti: compilazioni di dati relative a una o più persone, organizzazioni,

cose o eventi;

c. comunicazioni: singole informazioni immesse, relative a uno o più oggetti;

d. relazioni: connessioni tra singoli oggetti e singole comunicazioni;

...

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