Ordinanza sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 52, 30 Dicembre 2009 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC)
Ordinanza sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione
(OSI-SIC) del 4 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 5 capoversi 1 e 4 della legge federale del 3 ottobre 20081 sul servizio informazioni civile (LSIC); visti gli articoli 15 capoversi 3 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visto l'articolo 17a della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati, ordina: Sezione 1: Oggetto e definizioni Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione, il corpus dei dati e l'utilizzazione dei seguenti sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC): a. Sistema d'informazione Sicurezza esterna (ISAS); b. Sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS). Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s'intende per: a. dati: informazioni memorizzate nei sistemi d'informazione del SIC; b. oggetti: compilazioni di dati relative a una o più persone, organizzazioni,cose o eventi; c. comunicazioni: singole informazioni immesse, relative a uno o più oggetti; d. relazioni: connessioni tra singoli oggetti e singole comunicazioni; ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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