Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

Riassunto


Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale

sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

(LSISA)

del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto

1 La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

2 Sono fatti salvi gli articoli 22b, 22c, 22f, 22g e 25c della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), gli articoli 96-102 della legge del 26 giugno 19984 sull'asilo (legge sull'asilo) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 19525 sulla cittadinanza.

Art. 2 ...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società