Messaggio concernente la legge sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (Stranieri 2000)
Foglio Federale numero 29, 23 Luglio 2002 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la legge sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (Stranieri 2000)
02.047Messaggio concernente la legge sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (Stranieri 2000)(LSISA)del 29 maggio 2002Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (Stranieri 2000).Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzCompendioL'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) e l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), a sostegno delle loro procedure più importanti, si avvalgono di sistemi d'inform-azione che nel corso degli ultimi anni sono stati continuamente riorganizzati e sviluppati. Il Registro centrale degli stranieri (RCS) è stato introdotto nel 1982, il sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) nel 1985. Entrambi i sistemi sono obsoleti e non sono all'altezza delle esigenze attuali né dal punto di vista tecnico, né da quello del diritto della protezione dei dati. Per questo motivo è stata proposta la creazione di un nuovo sistema per entrambi gli Uffici.«Stranieri 2000» è dunque un progetto EED che coinvolge più uffici e persegue gli obiettivi seguenti:- sostituire gli attuali sistemi RCS e AUPER con un nuovo sistema comune. Il nuovo sistema dovrà avere una struttura flessibile e modulare: determinati moduli si applicano all'UFDS, altri all'UFR;- consentire l'allestimento di profili d'accesso specifici;- consentire il supporto EED delle funzioni e delle attività principali delle autorità partecipanti al sistema a partire dall'entrata dello straniero, per tutto il suo soggiorno, fino alla partenza dalla Svizzera;- consentire l'iscrizione uniforme dei dati relativi all'identità delle persone registrate;- consentire analisi statistiche che soddisfino le molteplici esigenze.In «Stranieri 2000» sono trattati dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1). In occasione dei lavori in corso per tale progetto è attribuita grande importanza al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e di sicurezza i...
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