Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

Riassunto


Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE

(Ordinanza N-SIS)

del 7 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 355d e 355e del Codice penale (CP)1,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a. la responsabilità sulla parte nazionale del sistema d'informazione di Schengen (N-SIS), sull'architettura del sistema e sul sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE2;

b. i diritti d'accesso e le competenze delle autorità riguardo a N-SIS;

c. l'organizzazione e i compiti dell'ufficio SIRENE;

d. lo scambio delle informazioni supplementari eseguito dall'ufficio SIRENE;

e. le procedure, le condizioni, le misure e l'aggiunta degli indicatori di validità alle segnalazioni di persone e oggetti in N-SIS;

f. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;

g. i diritti delle persone interessate;

h. la sicurezza dei dati, la consulenza in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

2 La presente ordinanza si applica per quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non dispongano altrimenti.

3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1.

RS 362.0

2 Supplementary Information REquest at the National Entry (Informazioni supplementari richieste all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale).

Ordinanza N-SIS RU 2008

3 L'ufficio SIRENE informa senza indugio l'UFG o l'UFM quando viene fermata una persona segnalata per l'arresto ai fini dell'estradizione o della non ammissione.

Art. 19 Procedura in caso di un riscontro positivo all'estero

1 In caso di un riscontro positivo all'estero inerente a una segnalazione svizzera, l'ufficio SIRENE contatta senza indugio l'autorità che ha richiesto di diffondere la segnalazione e concorda con essa le misure da adottare.

2 L'ufficio SIRENE invita l'autorità che ha richiesto la segnalazione a fornirgli delle informazioni supplementari in base all'articolo 15 e le trasmette all'ufficio SIRENE dello Stato Schengen in cui è avvenuto il riscontro positivo.

3 È consentito rinunciare a prendere contatto secondo il capoverso 1 quando è stata adottata la misura prevista in una segnalazione ai fini della non ammissione.

Capitolo 6: Categorie di segnalazioni Sezione 1: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione

Art. 20 Condizione

È consentito segnalare i cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione soltanto se esiste un divieto d'entrata pronunciato da un'autorità amministrativa o da un'autorità giudiziaria.

Art. 21 Procedura di segnalazione

1 L'UFM inserisce nel SIS le segnalazioni sui cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione, quando pronuncia un divieto d'entrata in virtù dell'articolo 67 capoverso 1 LStr3.

2 Per i divieti d'entrata pronunciati dal SAP in virtù dell'articolo 67 capoverso 2 LStr, si applica la procedura di segnalazione d...

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