Ordinanza sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS)

Riassunto


Ordinanza sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS)

Ordinanza sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale

(Ordinanza JANUS)

del 15 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC); visto l'articolo 19 della legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP); visto l'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina, per il sistema d'informazione JANUS della Polizia giudiziaria federale, ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 18 LSIP:

a. l'autorità responsabile;

b. la struttura e il contenuto;

c. gli utenti e i diritti d'accesso;

d. il trattamento dei dati;

e. la protezione dei dati e la sicurezza dei dati.

2 JANUS è composto dei seguenti sottosistemi: a. il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all'articolo 10 LSIP;

b. il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all'articolo 11 LSIP;

c. il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale di cui all'articolo 13 LSIP;

d. il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) di cui all'articolo 18 LSIP.

RS 360.2

5 Fedpol disciplina le modalità del controllo dei dati nel regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 16 Valutazione generale e periodica dei dati della sottocategoria «Persone e precedenti»

1 Il Servizio di controllo procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati della ...

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