Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l'Agenzia di assicurazione dei crediti l'esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all'esportazione garantite dal Ministero delle finanze (con appendici ed all.)

Riassunto


Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l'Agenzia di assicurazione dei crediti l'esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all'esportazione garantite dal Ministero delle finanze (con appendici ed all.)

Traduzione1

Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l'Agenzia di assicurazione dei crediti all'esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all'esportazione garantite dal Ministero delle finanze

Concluso il 27 gennaio 2005

Approvato dall'Assemblea federale il 15 marzo 20052

Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 10 maggio 2005 Entrato in vigore il 10 maggio 2005

Art. 1 Oggetto dell'accordo 1. KUKE SA si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine polacca. 2. La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla KUKE SA a esportatori polacchi (in particolare banche che li finanziano), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera. 3. La decisione finale di riassicurare è presa di caso in caso dal KUKE SA o dalla GRE.

Art. 2 Campo d'applicazione 1. Il presente Accordo è applicabile nei seguenti casi: a) l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori, per adempiere il contratto, si avvale (tra altri) di subfornitori che risiedono nel Paese dell'altro assicuratore; fermo restando che solo l'esportatore è solo ad essere vincolato e a poter far valere diritti e doveri nei confronti dell'acquirente estero;

b) gli esportatori che risiedono in Svizzera o in Polonia hanno concluso contratti d'esportazione inerenti al medesimo oggetto con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Polonia o dalla Svizzera, e

l'assicuratore dei crediti del Paese di uno degli esportatori è disposto a concludere una polizza di assicurazione del credito.

RS 0.946.116.49

1 Dall'originale tedesco (AS 2005 3861).

2 RU 2005 3833

2004-2754 3861

decisione del Governo polacco o delle istruzioni di KUKE SA, l'assicurato ha diritto a un inden- nizzo pari all'importo de lla penale dovuta dal

debitore a causa della vi olazione contrattuale.

contratto di credito e comprende l'importo del

credito e i relativi interessi nonché le spese della

banca. KUKE SA può inoltre coprire l'importo del credito per il finanziamento del premio d'assicurazione. Se non può proseguire nell'adempimento del cont ratto a causa di una

La copertura vale fino alla scadenza. Gli interessi di mora non sono coperti. Termine di pagamento: 3 mesi. Se l'insolvenza è accertata dal profilo giuridico o se un accordo bilaterale su lla ristrutturazione del

debito che comprenda i beni assicurati è concluso tra il Paese del debitore e la Repubblica di Polonia,

non sussiste termin...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società