Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia
Foglio Federale numero 22, 05 Giugno 2001 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 22, 05 Giugno 2001 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia
Traduzione1Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di MacedoniaConclusa il 9 dicembre 1999 Approvata dall'Assemblea federale il Ratificata con strumenti scambiati il Entrata in vigore ilIl Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Macedonia, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto di stipulare la seguente Convenzione:Titolo I: Disposizioni generaliArt. 11. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:a. «norme giuridiche» designa le leggi, le ordinanze e le disposizioni d'attuazione degli Stati contraenti menzionate nell'articolo 2;b. «territorio» designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto riguarda la Macedonia, il territorio della Repubblica di Macedonia;c. «cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Macedonia, persone di nazionalità macedone;d. «familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini di uno Stato contraente, rifugiati o apolidi;e. «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un'attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;1 Dal testo originale tedesco.Sicurezza sociale. Onvenzione con la Macedoniaf. «domicilio» designa per principio il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;g. «risiedere» significa dimorare abitualmente;h. «residenza» designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente;i. «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizz...
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