Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 51, 18 Dicembre 2007 › Singoli › Convenzione
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Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria
Traduzione1
Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria Conclusa il 15 marzo 2006 Approvata dall'Assemblea federale il 12 giugno 20072 Ratificata con strumenti scambiati il 4 ottobre 2007 Entrata in vigore il 1° dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la Convenzione seguente: Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (1) Per l'applicazione della presente Convenzione si intendono per: 1. «Svizzera» Confederazione Svizzera, «Bulgaria» Repubblica di Bulgaria; 2. «territorio» in relazione alla Svizzera: il territorio della Confederazione Svizzera, in relazione alla Bulgaria: il territorio della Repubblica di Bulgaria; 3. «cittadini» in relazione alla Svizzera: le persone di nazionalità svizzera, in relazione alla Bulgaria: le persone in possesso della nazionalità della Repubblica di Bulgaria ai sensi della Costituzione di detto Stato; RS 0.831.109.214.1 Sicurezza sociale. Conv. con la Bulgaria RU 2007 Art. 20 (1) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, i tribunali e le istituzioni d'assicurazione degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell'applicazione delle proprie norme giuridiche. Fatte salve le spese in contanti, l'assistenza è gratuita. (2) Per la valutazione del grado d'invalidità, le istituzioni d'assicur...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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