Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria

Riassunto


Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria

Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria

Conclusa il 15 marzo 2006

Approvata dall'Assemblea federale il 12 giugno 20072 Ratificata con strumenti scambiati il 4 ottobre 2007 Entrata in vigore il 1° dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la Convenzione seguente:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

(1) Per l'applicazione della presente Convenzione si intendono per:

1. «Svizzera»

Confederazione Svizzera,

«Bulgaria»

Repubblica di Bulgaria;

2. «territorio»

in relazione alla Svizzera: il territorio della Confederazione Svizzera,

in relazione alla Bulgaria: il territorio della Repubblica di Bulgaria;

3. «cittadini»

in relazione alla Svizzera: le persone di nazionalità svizzera,

in relazione alla Bulgaria: le persone in possesso della nazionalità della Repubblica di Bulgaria ai sensi della Costituzione di detto Stato;

RS 0.831.109.214.1

Sicurezza sociale. Conv. con la Bulgaria RU 2007

Art. 20

(1) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, i tribunali e le istituzioni d'assicurazione degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell'applicazione delle proprie norme giuridiche. Fatte salve le spese in contanti, l'assistenza è gratuita.

(2) Per la valutazione del grado d'invalidità, le istituzioni d'assicur...

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