Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda

Riassunto


Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda

Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda

Conclusa l201911 dicembre 1997

Approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 19982

Entrata in vigore con scambio di note il 1° luglio 1999

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Irlanda,

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale,

hanno convenuto di stipulare la convenzione seguente:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

a. «Stati contraenti» designa la Confederazione Svizzera e l'Irlanda;

b. «cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera e, per quanto riguarda l'Irlanda, le persone di nazionalità irlandese;

c. «altre persone» designa, per quanto riguarda l'Irlanda, i cittadini di Stati terzi assicurati ai sensi della lettera l;

d. «legislazione» designa le leggi e ordinanze degli Stati contraenti menzionate nell'articolo 2;

e. «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne l'Irlanda, il Dipartimento degli affari sociali, degli enti locali e della famiglia («Department of Social, Community and Family Affairs»);

f. «istituzione competente» designa l'ente o l'autorità cui spetta l'applicazione delle legislazioni menzionate all'articolo 2;

RS 0.831.109.445.1

1Dal testo original...

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