Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l'Australia
Foglio Federale numero 12, 20 Marzo 2007 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 12, 20 Marzo 2007 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l'Australia
Traduzione1
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l'Australia Conclusa il 9 ottobre 2006 Approvata dall'Assemblea federale il ... Entrata in vigore il ... Il Consiglio federale svizzero e il Governo d'Australia, animati dal desiderio di regolare le relazioni tra i loro due Paesi nel campo della protezione sociale, hanno concordato di concludere la presente Convenzione: Parte prima Disposizioni generali Art. 1 Definizioni 1. Nella presente Convenzione, (a) «Stati contraenti» designa la Confederazione Svizzera e il Governo d'Australia; (b) «territorio» designa, (i) en per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, (ii) per quanto riguarda l'Australia, il territorio dell'Australia conformemente alla legislazione australiana; (c) «cittadino» designa, (i) per quanto riguarda la Svizzera, le persone di nazionalità svizzera, (ii) per quanto riguarda l'Australia, le persone di nazionalità australiana; (d) «legislazione» designa, (i) per quanto riguarda la Svizzera, le leggi menzionate al paragrafo 1 (a) dell'articolo 2; 1 Dal testo originale francese. Sicurezza sociale. Convenzione con l'Australia (ii) per quanto riguarda l'Australia, la legge menzionata al paragrafo 1(b)(i) dell'articolo 2, tranne che in relazione all'applicazione della Parte seconda della Convenzione (compresa l'applicazione di altre Parti della Convenzione nella misura in cui riguardano l'applicazione della Parte seconda); in tal caso, il termine legislazione designa le leggi di cui al paragrafo 1(b)(ii) dell'articolo 2; (e) «autorità competente» designa, (i) per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, (ii) per quanto riguarda l'Australia, il Segretario del Dipartimento responsabile dell'applicazione della legislazione di cui al paragrafo 1(b)(i) dell'articolo 2, tranne che in relazione all'applicazione della Parte seconda della Convenzione (compresa l'applicazione di altre Parti della Convenzione nella misura in cui riguardano l'applicazione della Parte seconda); in tal caso, il termine autorità competente designa il commissario fiscale (Commissioner of Taxation ) o un suo rappresentante auto-rizzato; (f) «istituzione competente» designa, (i) per ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
Mitteilung | Emendamento all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono ... | Bericht über zolltarifarische Massnahmen im 2 Halbjahr 2002 | loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, lcart) | Sentencia nº 1338 de Consiglio di Stato, March 11, 2008 | Sentencia nº 4911 de Consiglio di Stato, September 17, 2008 | Sentencia nº 5294 de Consiglio di Stato, October 23, 2009 | Sentencia nº 3507 de Consiglio di Stato, July 02, 2008