94.441 Iniziativa parlamentare. Sfruttamento sessuale dei fanciulli. Migliore protezione (Goll). Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 agosto 1999

Riassunto


94.441 Iniziativa parlamentare. Sfruttamento sessuale dei fanciulli. Migliore protezione (Goll). Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 agosto 1999

94.441

Iniziativa parlamentare

Sfruttamento sessuale dei fanciulli. Migliore protezione (Goll)

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

del 23 agosto 1999

Onorevoli colleghi,

Conformemente all'articolo 21quater capoverso3 della legge sui rapporti fra i Consigli, vi sottoponiamo il presente rapporto che trasmettiamo contemporaneamente per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il presente progetto di decreto federale.

23 agosto 1999 In nome della Commissione:

Il presidente, Jean-Niels de Dardel

Compendio

Da alcuni anni, il problema dei bambini vittime di abusi sessuali solleva numerose discussioni fra il pubblico. Sempre più spesso casi simili sono oggetto di procedure giudiziarie. In tale contesto, l'audizione di fanciulli vittime di reati contro l'integrità sessuale costituisce un problema particolare. Inchieste hanno dimostrato che taluni fattori, quali la lunghezza della procedura, le audizioni ripetute, i dubbi suscitati dalle dichiarazioni dei bambini e interrogatori inadatti possono provocare un nuovo trauma per il bambino (vittimizzazione seco ndaria).

Il 16 dicembre 1994, Christine Goll, consigliere nazionale, ha depositato un'iniziativa parlamentare che intende, mediante disposizioni di procedura, attenuare il più possibile le conseguenze traumatiche delle procedure giudiziarie per i fanciulli vit-time di reati sessuali. Il 3 ottobre 1996, il Consiglio nazionale ha dato seguito alla maggior parte dei punti trattati dall'iniziativa.

Benché il diritto in materia di procedimento penale dipenda (ancora) dalla competenza legislativa dei Cantoni, la Confederazione può, nel settore dell'aiuto alle vittime, emanare disposizioni procedurali che costituiscano norme minime per i Cantoni. La legge concernente l'aiuto alle vittime di reati contiene già speciali disposizioni di procedura per le vittime di reati contro l'integrità sessuale. Queste disposizioni sono state completate nel presente progetto di decreto federale da disposizioni particolari per i fanciulli vittime di reati contro l'integrità sessuale. In tal modo è garantito che in tutti i Cantoni, nei procedimenti penali nei quali dei bam-bini sono interrogati in qualità di testimoni o di parte civile, saranno osservate regole minime allo scopo di limitare per quanto possibile lo stress psichico subìto dalla vittima in simili circostanze.

Rapporto

I Parte generale

1 Situazione iniziale

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 16 dicembre 1994, Christine Goll, con...

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