Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (reati contro l'integrità sessuale / prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli e divieto del possesso di pornografia dura)

Riassunto


Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (reati contro l'integrità sessuale / prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli e divieto del possesso di pornografia dura)

00.041

Messaggio

concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare

(Reati contro l'integrità sessuale; prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli e divieto del possesso di pornografia dura)

del 10 maggio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione due disegni di modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernenti i reati contro l'integrità sessuale (prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli e divieto del possesso di pornografia dura).

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti:

1996 P 96.3004 Reati sessuali commessi su fanciulli. Prescrizione

(N 03.10.96, Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale [CAG-CN]; S 12.12.96)

1997 M 96.3650 Punibilità del possessore di oggetti e rappresentazioni pornografici vietati (S 10.03.97, Béguin; N 17.12.97)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Casi di abuso sessuale di minori verificatisi in Svizzera e all'estero, che hanno suscitato non poco scalpore, e il turismo sessuale, considerato vieppiù un problema, hanno contribuito a portare alla ribalta il tema dei reati sessuali commessi su fanciulli e quello del possesso di pornografia infantile. La presente revisione è volta a migliorare la tutela dei fanciulli contro lo sfruttamento sessuale.

Per consentire che si formi una volontà politica differenziata, il Consiglio federale propone due disegni legislativi.

Secondo il disegno A, il termine di prescrizione dei reati sessuali gravi commessi su persone di meno di sedici anni decorre soltanto dal momento in cui la vittima raggiunge la maggiore età. In virtù del diritto vigente, l'azione penale si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è stato consumato il reato. Dal 1992, anno in cui è entrata in vigore la revisione del diritto penale in materia sessuale, si è vieppiù dive-nuti consapevoli del fatto che molte vittime di abusi sessuali sono in grado di sporgere denuncia soltanto diversi anni dopo aver subito simili soprusi. Considerato che sovente i fanciulli rimuovono dalla coscienza il trauma degli atti sessuali cui sono stati costretti o mantengono per lungo tempo segreto l'accaduto a causa delle minacce loro rivolte dall'autore del reato, talvolta il termine decennale previsto dal diritto vigente si rivela troppo breve. Con la modifica della normativa in materia di prescrizione proposta nel presente messaggio s'intende porre rimedio a tale situazione.

Una modifica corrispondente è proposta anche per quanto concerne l'incesto (art. 213 CP). Il termine di prescrizione più breve (due anni) attualmente previsto per tale reato si fonda sull'idea che eventi verificatisi in un periodo anteriore all'interno della stretta cerchia famigliare non debbano essere resi di pubblico dominio per il tramite di un procedimento penale. La maggior parte dei casi di incesto rimane tuttavia segreta anche perché la vittima teme che la rivelazione degli abusi subiti comprometta l'unità della famiglia. L'autore del reato può approfittare per anni di questo conflitto interno della vittima e contare quindi sul suo silenzio. Il Consiglio federale propone pertanto di abrogare il termine speciale di due anni affinché ai casi di incesto si applichi il termine ordinario di cinque anni. Propone inoltre di introdurre una disposizione secondo la quale la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il fanciullo vittima degli atti incestuosi raggiunge la maggiore età, in modo da consentire a quest'ultimo di rompere il silenzio anche ulteriormente.

Il disegno B consente di punire anche chi si procura o possiede pornografia dura. Negli ultimi anni i nuovi mezzi di comunicazione elettronici, in particolare Internet, sono diventati importanti canali di diffusione di tale pornografia. L'aumento del consumo di pornografia infantile comporta un incremento della domanda - quindi della fabbricazione - di simili prodotti. Sembra pertanto opportuno includere il possesso di pornografia infantile tra le fattispecie di reato al fine di limitarne la produzione. La maggior parte dei Paesi industrializzati dell'Occidente si è già

conformata alle pertinenti raccomandazioni internazionali e ha adottato norme che puniscono anche il possesso di pornografia infantile, tenendo quindi conto della corresponsabilità dei consumatori. Va tuttavia punito soltanto il possesso delle forme più gravi di pornografia dura, ossia la pornografia infantile e le rappresentazioni pornografiche vertenti su atti violenti. Una modifica corrispondente è proposta anche per quanto concerne l'articolo 135 CP (rappresentazione di atti di cruda violenza).

Alla stessa stregua di quanto avvenuto in occasione de...

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