Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

Riassunto


Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

Traduzione1

Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 19732 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

RS 0.631.21; RU 2007 2431

Appendice III: Allegati specifici

Conclusi a Bruxelles il 26 giugno 1999 Entrata in vigore per la Svizzera l20198 dicembre 2008

1 Dal testo originale francese (RO 2009 1195).

2 RS 0.631.20

2008-1530 1195

Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009

F3./E1. per «immissione in consumo», il regime doganale che permette alle merci importate d'essere poste in libera circolazione nel territorio doganale al momento del pagamento di dazi e tasse all'importazione eventualmente esigibili nonché dell'espletamento di tutte le formalità doganali necessarie;

F4./E5. per «reimportazione allo stato originario», il regime doganale che permette d'immettere in consumo, in franchigia di dazi e tasse all'importazione, merci esportate, a condizione che non abbiano subito all'estero alcuna trasformazione, lavorazione o riparazione e che siano pagate tutte le somme esigibili a titolo di rimborso, sgravio, sospensione di dazi e tasse oppure di sovvenzione o altro importo concesso al momento dell'esportazione. Le merci beneficianti della reimportazione allo stato originario possono essere merci che si trovavano in libera circolazione o che costituivano dei prodotti perfezionati.

F5./E2. per «prodotti perfezionati», i prodotti che scaturiscono dalla trasformazione, lavorazione o riparazione delle merci per le quali è stato autorizzato il regime del perfezionamento attivo.

Principio

2.1 Norma

La reimportazione allo stato originario è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell'allegato generale.

Campo d'applicazione

2.2 Norma

La reimportazione allo stato originario è accordata anche se solo una parte della merce esportata è reimportata.

2.3 Norma

Se le circostanze lo giustificano, la reimportazione allo stato originario è accordata, anche se le merci sono reimportate da una persona diversa da quella che le ha esportate.

2.4 Norma

La reimportazione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci sono state utilizzate, danneggiate o deteriorate durante la loro permanenza all'estero.

2.5 Norma

La reimportazione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci abbiano subito all'estero operazioni necessarie al loro mantenimento in buono stato di conservazione o alla loro manutenzione, purché in seguito a tali operazioni il loro valore non sia aumentato rispetto al valore che avevano al momento dell'esportazione.

Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009

2.6 Norma

La reimportazione allo stato originario non è riservata a merci importate direttamente dall'estero, ma è accordata anche a merci sottoposte a un altro regime doganale.

2.7 Norma

La reimportazione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci siano state esportate senza riserva di reintroduzione.

Termine per la reimportazione allo stato originario

2.8 Norma

Se è fissato un termine alla cui scadenza la reimportazione allo stato originario non può più essere accordata, detto termine deve essere sufficiente per tenere conto delle circostanze particolari di ogni caso.

Uffici doganali competenti

2.9 Norma

La dogana esige la presentazione delle merci reimportate allo stato originario presso l'ufficio doganale di esportazione delle merci stesse solo se tale presentazione facilita la reimportazione.

Dichiarazione delle merci

2.10 Norma

La dichiarazione scritta delle merci non è richiesta per la reimportazione allo stato originario di imballaggi, contenitori, palette e mezzi di trasporto ad uso commerciale che sono in corso di utilizzazione per il trasporto internazionale di merci, purché sia stabilito, con soddisfazione della dogana, che imballaggi, contenitori, palette e mezzi di trasporto ad uso commerciale si trovino in libera circolazione al momento dell'esportazione.

Merci esportate con riserva di reintroduzione

2.11 Norma

La dogana autorizza, su richiesta del dichiarante, l'esportazione delle merci con riserva di reintroduzione e prende i provvedimenti necessari per facilitare la loro reimportazione allo stato originario.

2.12 Norma

La dogana stabilisce le condizioni che devono essere adempiute per l'identificazione delle merci esportate con riserva di reintroduzione. A tal fine, essa tiene conto della natura delle merci e dell'importanza degli interessi in gioco.

2.13 Pratica raccomandata

Le merci esportate con riserva di reintroduzione devono beneficiare della sospensione di dazi e tasse all'esportazione eventualmente applicabili.

Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali. Prot. di emendamento RU 2009

2.14 Norma

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