Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra

Riassunto


Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra

Testo originale

Accordo

sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra

Concluso il 25 giugno 2007 Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 febbraio 2008

Il Consiglio federale svizzero, a nome della Confederazione Svizzera, (in seguito denominata «Svizzera»), da una parte,

e il Consiglio dell'Unione europea, a nome della Comunità europea,

e la Commissione delle Comunità europee, (in seguito denominata «la Commissione»),

a nome della Comunità europea dell'energia atomica, (in seguito denominate collettivamente «le Comunità»), dall'altra,

(in seguito denominate «le Parti»),

considerando che un forte legame tra la Svizzera e le Comunità è vantaggioso per entrambe le Parti;

considerando che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per la Svizzera sia per le Comunità ed entrambe le Parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni di lavori;

considerando che la Svizzera e le Comunità stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;

considerando che la Svizzera e le Comunità hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;

considerando che entrambe le Parti hanno interesse a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte in Svizzera, da una parte, e ai programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, dall'altra;

considerando che nel 1978 la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera hanno concluso un Accordo di cooperazione nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi1 (in seguito denominato «Accordo sulla fusione»);

RS 0.420.513.1

Cooperazione scientifica e tecnologica. Acc. con la CE ed EURATOM RU 2008

3. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi ...

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