Ordinanza concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (Ordinanza sul controllo del sangue)

Riassunto


Ordinanza concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (Ordinanza sul controllo del sangue)

Ordinanza sul controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti

(Ordinanza sul controllo del sangue)

Modifica del 23 maggio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 26 giugno 19961 sul controllo del sangue è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3 lett. e

3 Devono essere in particolare esclusi come donatori:

e. le persone su cui sono stati trapiantati espianti animali e le loro persone di contatto conformemente all'articolo 28e.

Titolo prima dell'art. 21a

Capitolo 3: Trattamento degli espianti umani Sezione 1: Eccezioni alla gratuità

Art. 21a

L'articolo 17 capoverso 1 del decreto federale, concernente la gratuità degli espianti umani, non si applica agli espianti preparati o prodotti secondo una procedura standard a partire da tessuti o cellule (espianti standardizzati), per quanto la rimunerazione non includa un indennizzo per i tessuti o le cellule in quanto tali.

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 1a: Obbligo di notifica e di autorizzazione

Art. 22 cpv. 3

3 Per i trapianti autologhi, per la conservazione di espianti e per il trapianto di espianti standardizzati non occorre alcuna notifica.

1 RS 818.111.3

1508 20...

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