Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 34, 30 Agosto 2005 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione
(Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) del 29 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge del 20 marzo 19811 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); visto l'articolo 40 della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro (LL), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e altro diritto applicabile 1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione. 2 Oltre alla presente ordinanza, sono segnatamente applicabili l'ordinanza del 19 dicembre 19833 sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l'ordinanza 3 del 18 agosto 19934 concernente la legge sul lavoro. Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. lavori di costruzione: la realizzazione, la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo e lo smantellamento o la demolizione di costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali; sono parimenti considerati lavori di costruzione i lavori negli scavi, nei pozzi, negli scavi di fondazione, alle canalizzazioni e all'interno delle canalizzazioni, nelle cave di pietra e nelle cave di ghiaia, nonché i lavori in sotterraneo e la lavorazione della pietra; b. altezza di caduta: la differenza di altezza tra il bordo della zona che presenta un rischio di cadute e il punto d'impatto più basso; per le superfici di lavoro e le superfici praticabili la cui inclinazione è superiore a 60°, l'altezza di caduta corrisponde alla differenza di altezza tra il luogo più elevato in cui può cominciare la caduta e il punto d'impatto più basso; c. altezza di caduta media: la media delle altezze massima e minima di caduta; RS 832.311.141 1 RS 832.20 2 RS 822.11 3 RS 832.304 RS 822.113 2005-1459 4289 3 Sui tetti con un'inclinazione tra 25° e 60° la protezione laterale del ponte da lattoniere deve essere installata come parete di protezione da copritetto conformemente all'articolo 48. 4 Sui tetti con un'inclinazione superiore a 60°, indipendentemente dall'altezza della gronda, i lavori possono essere effettuati soltanto a partire da un ponteggio o da piattaforme di lavoro mobili. 5 Ai bordi del tetto, dal lato dei frontoni, devono essere istallati un parapetto e un corrente intermedio. Si può rinunciare a questo provvedimento se è installato un ponte da lattoniere continuo o se sono state prese misure di protezione equivalenti. Art. 30 Distanza tra il ponte da lattoniere e la facciata Se la distanza tra il piano di calpestio del ponte da lattoniere e la facciata è superio...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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