Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998, valevole nella sua versione modificata e completata (con appendici e allegati)

Riassunto


Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998, valevole nella sua versione modificata e completata (con appendici e allegati)

Traduzione1

Accordo

di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998, valevole nella sua versione modificata e completata

Concluso il 5 novembre 2002 Approvato dall'Assemblea federale il 19 marzo 20032

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 maggio 2003 Entrato in vigore il 21 maggio 2003

Preambolo

SACE è l'ente italiano di credito all'esportazione che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Italia e nell'Unione europea;

GRE è l'ente svizzero di credito all'esportazione, che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Svizzera; le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Scopo dell'Accordo 1. SACE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine italiana. 2. GRE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da SACE a favore di esportatori italiani e/o di banche che finanziano esportazioni italiane, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera. 3. L'impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di SACE o GRE.

RS 0.946.114.54

1Dal testo originale inglese.

2RU 2003 3435

Osservazioni

Descrizione

La copertura per la richiesta abusiva di garanzie si estende unicamente alle garanzie di prima domanda. Termine d

2019 attesa

90 giorni

Rischio di richiesta abusiva di garanzie e/o rischio di mancato pagamento o rimborso parziale delle prestazioni di garanzia Rischio del credito Eventi economici 2013

Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante

a

2013

Mora del debitore o del suo garante

Eventi politici 2013

Provvedimento di un Paese terzo

2013

Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore

2013

Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall

2...

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