Messaggio concernente la modifica della legge sull'agricoltura (Riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali in relazione con accordi internazionali nel settore dell'agricoltura)

Riassunto


Messaggio concernente la modifica della legge sull'agricoltura (Riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali in relazione con accordi internazionali nel settore dell'agricoltura)

09.022

Messaggio concernente la modifica della legge sull'agricoltura

(Riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali

in relazione con accordi internazionali nel settore dell'agricoltura)

del 25 febbraio 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica

della legge sull'agricoltura.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 febbraio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

Il 14 marzo 2008 il Consiglio federale ha deciso di avviare negoziati con l'UE al fine di stipulare un accordo di libero scambio nei settori agroalimentare e della salute pubblica. Nella prospettiva di siffatto accordo e di una possibile conclusione del ciclo di Doha dell'OMC si dovrebbe costituire per tempo una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali (finanziamento speciale). I negoziati per un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare sono stati ufficialmente avviati a Bruxelles il 4 novembre 2008.

Nel presente messaggio si propone di introdurre nella legge del 29 aprile 19981

sull'agricoltura (LAgr) un nuovo articolo 19a che preveda, nell'ambito di un finanziamento speciale secondo l'articolo 53 della legge del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione (LFC), di destinare al finanziamento di misure collaterali i proventi dei dazi all'importazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (capitoli 1-24 della tariffa doganale). Questa misura, da adottare già nel 2009, dovrebbe estendersi fino all'attuazione di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare (ALSA) e/o di un accordo OMS. Tuttavia, siccome non possono essere prese misure con durata illimitata e non può ancora essere stabilita una durata precisa, la destinazione vincolata è limitata in un primo tempo a otto anni, ossia fino al 2016.

Il fatto di accantonare per tempo, per mezzo del finanziamento speciale, i fondi che si renderanno necessari in futuro manifesta la volontà del Consiglio federale e del Parlamento di garantire il finanziamento delle misure collaterali. La citata destinazione vincolata di fondi non è tuttavia una soluzione conforme alle direttive del freno all'indebitamento. A tal riguardo, il Consiglio federale presenterà un progetto nell'ambito del messaggio relativo all'attuazione di almeno uno dei due accordi.

1 RS 910.1

2 RS 611.0

1050

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare (ALSA)

Il 14 marzo 2008 il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale congiunto per un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare (ALSA) e per una maggiore cooperazione nel settore della sanità pubblica. Il 4 novembre 2008 sono stati avviati a Bruxelles i negoziati per un ALSA.

Un ALSA è finalizzato alla liberalizzazione generale del commercio di beni agricoli e derrate alimentari tra la Svizzera e l'UE. L'accordo eliminerebbe gli ostacoli al commercio sia tariffari (quali dazi e contingenti) sia non tariffari (quali divergenze sulle prescrizioni relative ai prodotti e sugli standard di omologazione). Oggetto dell'accordo sarebbero non soltanto le materie prime agricole (latte,...

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