Iniziativa parlamentare. Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Riassunto


Iniziativa parlamentare. Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

00.431

Iniziativa parlamentare

Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

del 27 marzo 2009

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto, vi sottoponiamo il progetto di legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio, nel caso in cui il Consiglio nazionale respinga nuovamente la proposta della Commissione di togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare. Contemporaneamente lo trasmettiamo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone con 12 voti contro 9 e tre astensioni di togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare, vale a dire di non entrare in materia sul progetto. Una minoranza (Chevrier, Freysinger, Geissbühler, Huber, Jositsch, Lüscher, Mark-walder Bär) propone di entrare in materia sul progetto di legge.

27 marzo 2009 In nome della Commissione:

La presidente, Gabi Huber

Compendio

Lo sviluppo di sport con un elevato potenziale di rischio rispetto agli sport «tradizionali» ha portato alla creazione di un nuovo mercato. Attività come il canyoning, il rafting, ma anche ad esempio le escursioni in alta montagna devono essere offer-te, visti i rischi connessi, da organizzatori affidabili, che rispettano le norme minime di sicurezza. Per meglio proteggere l'integrità fisica dei consumatori, il 23 giugno 2000 Jean-Michel Cina, allora consigliere nazionale, ha depositato un'iniziativa parlamentare in cui chiede l'elaborazione di una legge quadro che disciplini il commercio delle attività a rischio all'aperto e la professione di guida alpina. Il 19 settembre 2001, il Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito all'iniziativa.

Il 1°dicembre 2006, la Commissione ha adottato un progetto di legge federale sulle guide alpine e l'offerta di attività a rischio. Lo ha altresì sottoposto al Consiglio nazionale e trasmesso per parere al Consiglio federale. Dopo aver preso atto del parere del Consiglio federale del 14 febbraio 2007, la Commissione ha proposto al Consiglio nazionale di togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare alla base del progetto: ha così ritirato il suo progetto del 1° dicembre 2006 (Boll. Uff. N sessione estiva 2007, allegati, p. 27). Il 12 giugno 2007, il Consiglio nazionale non ha aderito a tale proposta mantenendo dunque il mandato conferito alla Commissione di elaborare un progetto di legge. La Commissione propone ora nuovamente di togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare. Tenuto conto delle basi legali esistenti a livello cantonale e federale e dell'autodisciplinamento che caratterizza il settore, la Commissione rimane ferma nella sua convinzione che una legge federale non sia necessaria. Una minoranza della Commissione propone di non togliere di ruolo l'iniziativa.

Nel caso in cui il Consiglio nazionale rifiuti nuovamente di togliere di ruolo l'iniziativa, la Commissione gli sottopone all'occorrenza il presente progetto di legge senza sostenerlo.

Il presente progetto di legge disciplina l'offerta a titolo professionale di attività condotte da guide alpine, da maestri di sport sulla neve fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita e di determinate attività a rischio come il canyoning, il rafting e il bungee jumping. Chiunque eserciti il mestiere di guida alpina, di maestro di sport sulla neve o proponga a fini commerciali attività a rischio deve attenersi agli obblighi di diligenza e in particolare ai requisiti in mate-ria di sicurezza fissati dalla legge. Oltre a menzionare esplicitamente l'obbligo di diligenza, la legge sottopone a un regime di autorizzazione le guide alpine e, a determinate condizioni, i maestri di sport sulla neve e le imprese che propongono a titolo professionale le attività a rischio definite nella legge. Quanto alle aziende che offrono attività a rischio, i requisiti materiali e temporali di sicurezza cui dovranno conformarsi saranno disciplinati in un'ordinanza del Consiglio federale. Chiunque ottenga un'autorizzazione conformemente alla legge è tenuto a concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale che offra una copertura

5216

adeguata alla natura e alla portata dei rischi legati alla sua attività o deve fornire garanzie finanziarie equivalenti. Tale assicurazione non costituisce una condizione alla concessione dell'autorizzazione.

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Indice

Compendio 5216

1 Genesi del progetto 5219

1.1 Situazione iniziale 5219

1.2 Cronologia dei lavori della Commissione 5219 ...

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