Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 34, 25 Agosto 2009 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)
Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali
(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) Modifica del 19 agosto 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è sostituito dalla versione qui annessa. II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009. 19 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf MerzLa cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 9. Statistica delle unioni domestiche sciolte Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar» secondo il documento dell'Ufficio federale di statistica «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)» Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Uffici dello stato civile Obbligo d'informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: 2013Periodicità: Permanente Partecipanti all'esecuzione: Ufficio federale dello stato civile ed altri servizi federali, autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile, Cantoni, Città Disposizioni speciali: 2013 96. Statistica dell'assistenza riabilitativa Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Oggetto della rilevazione: Numero e movimenti dei clienti; risorse personali e finanziarie Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale a livello cantonale di dati aggregati Fonte dei dati: Servizi cantonali di assistenza riabilitativa o uffici di patronato Obbligo d'informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Febbraio Periodicità: Annuale Partecipanti all'esecuzione: Associazione svizzera di patronato Disposizioni speciali: 2013 97. Statistica dei procedimenti penali Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Oggetto della rilevazione: Persone per le quali sono notificate nel casellario giudiziale l'apertura e la conclusione di un procedimento penale. Codice d'identificazione, caratteristiche sociodemografiche, reati commessi; desistenza e genere di conclusione del procedimento Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Casellario giudiziale Obbligo d'informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Permanente Periodicità: Annuale Partecipanti all'esecuzione: Ufficio federale di giustizia Disposizioni speciali: 2013 98. Rilevazione strutturale Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di 200 000 persone; indagine scritta in forma cartacea o elettronica Rilevazioni basate sui registri federali, cantonali e comunali Possibilità di ampliamento: Conformemente agli articoli 21 e 30 dell'ordinanza sul censimento Fonte dei dati: Persone di 15 e più anni viventi in un'economia domestica di tipo privato nonché registri federali, cantonali e comunali Obbligo d'informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Dicembre2013marzo Periodicità: Annuale con giorno di riferimento 31 dicembre Partecipanti all'esecuzione: Servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri Disposizioni speciali: 2013 99. Rilevazione di base delle persone e delle economie domestiche Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Oggetto della rilevazione: Caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri (RS 431.02) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1) nonché dati selezionati estratti dai registri di persone sull'effettivo e sui movimenti (nascite, decessi, cambiamenti di stato civile, movimenti migratori, acquisto della cittadinanza svizzera, cambiamento dello statuto di soggiorno, ecc.) della popolazione residente permanente di nazionalità svizzera e straniera, della popolazione residente non permanente di nazionalità straniera e della popolazione con un domicilio secondario, coordinate degli edifici Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale, rilevazione basata sui registri Possibilità di ampliamento: 2013Fonte dei dati: Registri federali, cantonali e comunali Obbligo d'informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: Trimestralmente Periodicità: Annuale Partecipanti all'esecuzione: Servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri Disposizioni speciali: 2013 100. Rilevazione di base degli edifici e delle abitazioni Organo di rilevazione: Ufficio federale di st...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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