Esecuzione della legislazione sul materiale bellico: decisioni del Consiglio federale del 29 giugno 2005 e riesportazione di obici blindati verso il Marocco. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale

Riassunto


Esecuzione della legislazione sul materiale bellico: decisioni del Consiglio federale del 29 giugno 2005 e riesportazione di obici blindati verso il Marocco. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale

Esecuzione della legislazione sul materiale bellico: decisioni del Consiglio federale del 29 giugno 2005 e riesportazione di obici blindati verso il Marocco

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale

del 7 novembre 2006

Elenco delle abbreviazioni

art. articolo

Boll. uff. N Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale

CdG-N Commissione della gestione del Consiglio nazionale

cfr. confronta

Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(RS 101)

cpv. capoverso

DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

DFAE Dipartimento federale degli affari esteri

DFE Dipartimento federale dell'economia

DFF Dipartimento federale delle finanze

EAU Emirati Arabi Uniti

FF Foglio federale

lett. lettera

LMB Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51) LParl Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale

(RS 171.10) mm millimetri

n. numero

OMB Ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico

(RS 514.511)

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite pag. pagina

per es. per esempio

RS Raccolta sistematica del diritto federale RU Raccolta ufficiale delle leggi federali SECO Segreteria di Stato dell'economia

seg. seguente

segg. seguenti

Rapporto

1 Introduzione

Dopo l'adozione il 29 giugno 2005 da parte del Consiglio federale di quattro decisioni riguardanti le esportazioni di materiale bellico verso Iraq, India/Pakistan e Corea del Sud1, il consigliere nazionale Josef Lang ha presentato una richiesta di verifica alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N). Nella sua richiesta del 1° luglio 2005 dubitava della legalità di tali decisioni e invitava la CdG-N a procedere alla loro verifica. Con lettera del 2 settembre 2005 ha esteso la sua richiesta al chiarimento degli avvenimenti relativi alla presunta fornitura al Marocco di 40 obici M-109 che la Svizzera aveva in un primo tempo venduto agli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Conformemente all'articolo 169 della Costituzione federale (Cost.)2 e all'articolo 26 della legge sul Parlamento (LParl)3 le Commissioni della gestione esercitano su mandato delle Camere federali l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali. In particolare, verificano la legalità dell'attività delle autorità (art. 26 cpv. 3 lett. a LParl) ed esaminano la rilevanza delle richieste di verifica nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare. Se tali richieste contengono indicazioni su gravi lacune nella gestione delle istituzioni sottoposte a sorveglianza, di regola le Commissioni entrano nel merito.

Le menzionate decisioni del Consiglio federale e il trasferimento degli obici blindati M-109 da parte degli EAU al Marocco co...

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