Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari

Traduzione1

Accordo

tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari concernente la protezione contro le radiazioni ionizzanti e la sicurezza delle installazioni dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari

Concluso il 15 novembre 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 settembre 2011

Il Consiglio federale svizzero (qui di seguito denominato «il Consiglio federale svizzero»),

e il Governo della Repubblica francese (qui di seguito denominato «il Governo francese»),

e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (qui di seguito denominata «l'Organizzazione» o «il CERN»),

qui di seguito congiuntamente denominati «le Parti»,

considerando la Convenzione del 1° luglio 19532 per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le ricerche nucleari, modificata il 17 gennaio 1971,

considerando l'Accordo dell201911 giugno 19553 tra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (qui di seguito denominato «l'Accordo di sede») e in particolare il suo articolo 26,

considerando l'Accordo del 13 settembre 1965 tra il Governo francese e l'Organizzazione relativo allo statuto giuridico dell'Organizzazione in Francia, riveduto il 16 giugno 1972 (q...

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