Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l'Agenzia di assicurazione dei crediti l'esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994...

Riassunto


Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l'Agenzia di assicurazione dei crediti l'esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994...

Accordo Allegato 3 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi

delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»),

che agisce per la Confederazione Svizzera e l'Agenzia di assicurazione dei crediti all'esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia

(di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all'esportazione garantite

dal Ministero delle finanze

del ...

Art. 1 Oggetto dell'accordo

1. KUKE SA si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine polacca.

2. La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla KUKE SA a esportatori polacchi (in particolare banche che li finanziano), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera.

3. La decisione finale di riassicurare è presa di caso in caso dal KUKE SA o dalla GRE.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il presente accordo è applicabile nei seguenti casi:

a) l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori, per adempiere il contratto, si avvale (tra altri) di subfornitori che risiedono nel Paese dell'altro assicuratore; fermo restando che solo l'esportatore è solo ad essere vincolato e a poter far valere diritti e doveri nei confronti dell'acquirente estero;

b) gli esportatori che risiedono in Svizzera o in Polonia hanno concluso contratti d'esportazione inerenti al medesimo oggetto con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Polonia o dalla Svizzera, e

l'assicuratore dei crediti del Paese di uno degli esportatori è disposto a concludere una polizza di assicurazione del credito.

2. Il presente accordo non si applica se l'assicuratore accorda una copertura assicurativa per un contratto di esportazione, per il quale il mandatario principale ha stabilito con il suo (i suoi) subfornitore(i) nel Paese del riassicuratore una convenzione «if and when» riguardo al rischio da assicurare.

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Art. 3 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo, si intende per:

giorno lavorativo un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti,

assicuratore(i) dei crediti la GRE e la KUKE SA o uno dei suoi due enti, esportazioni le merci e/o i servizi forniti o consegnati, secondo il caso, conformemente al contratto d'esportazione,

assicuratore l'assicuratore dei crediti che emette la polizza, mandatario principale l'esportatore che è parte al contratto con l'acquirente estero,

polizza una polizza d'assicurazione o una garanzia emessa dall'assicuratore,

quota di riassicurazione il valore delle esportazioni coperte dal rias...

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