Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (con prot.)

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (con prot.)

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia concernente la riammissione di persone in situazione irregolare

Concluso il 16 giugno 2005

Entrato in vigore con scambio di note il 22 settembre 2005

La Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia detti qui di seguito «le Parti contraenti»,

mossi dal desiderio di promuovere e potenziare la collaborazione tra le due Parti contraenti,

nel quadro degli sforzi internazionali per la lotta contro la migrazione illegale,

in conformità agli accordi e ai trattati internazionali,

sul fondamento della reciprocità, hanno convenuto quanto segue:

I. Riammissione di cittadini delle parti contraenti

Art. 1

(1) Su domanda dell'altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette senza formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni vigenti di ingresso o di dimora sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o ragionevolmente reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta.

(2) Il paragrafo 1 si applica se viene provata o ragionevolmente resa verosimile la nazionalità in base ai documenti che sono elencati nell'articolo 2 del Protocollo d'applicazione concluso dai Ministeri competenti delle due Parti contraenti.

(3) La Parte contraente richiedente riammette detta persona alle stesse condizioni se da una verifica successiva risulta che questa, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

RS 0.142.115.989

Protocollo

d'applicazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di ...

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