Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Concluso il 4 marzo 2011

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2011

La Confederazione Svizzera e il Montenegro (qui di seguito la Svizzera e il Montenegro),

decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

desiderosi di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza e soggiorno nei territori della Svizzera o del Montenegro, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;

confermando la loro volontà di sviluppare la buona cooperazione esistente;

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Svizzera e del Montenegro derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 19502 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati;

tenendo conto dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20044;

tenendo conto dell'Accordo fra la Comunità europea e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, firmato il 18 settembre 2007, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.142.115.739 1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 6033). 2 RS 0.101

3 RS 0.142.30

4 RS 0.362.31

Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011

di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di un Paese terzo o l'apolide.

Art. 14 Procedura di ammissione in transito

1. La domanda di ammissione in transito deve essere presentata per scritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

(a) tipo di ammissione in transito (per via aerea o terrestre), altri eventuali Stati di transito e Stato di destinazione finale previsto;

(b) generalità dell'interessato (p. es. nome, cognome, nome prima del matrimonio, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e, se possibile, luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

(c) valico di frontiera previsto, ora del trasferimento ed eventuale scorta.

(d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13 pa...

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