Riassunto
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare Concluso il 4 marzo 2011 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2011 La Confederazione Svizzera e il Montenegro (qui di seguito la Svizzera e il Montenegro), decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina; desiderosi di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza e soggiorno nei territori della Svizzera o del Montenegro, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione; confermando la loro volontà di sviluppare la buona cooperazione esistente; sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Svizzera e del Montenegro derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 19502 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati; tenendo conto dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20044; tenendo conto dell'Accordo fra la Comunità europea e il Montenegro sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, firmato il 18 settembre 2007, hanno convenuto quanto segue: RS 0.142.115.739 1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 6033). 2 RS 0.101 3 RS 0.142.304 RS 0.362.31 Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc. con il Montenegro RU 2011 di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di un Paese terzo o l'apolide. Art. 14 Procedura di ammissione in transito 1. La domanda di ammissione in transito deve essere presentata per scritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni: (a) tipo di ammissione in transito (per via aerea o terrestre), altri eventuali Stati di transito e Stato di destinazione finale previsto; (b) generalità dell'interessato (p. es. nome, cognome, nome prima del matrimonio, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e, se possibile, luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio); (c) valico di frontiera previsto, ora del trasferimento ed eventuale scorta. (d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13 pa...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati