Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo

Riassunto


Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo

Traduzione1

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo

Concluso il 3 febbraio 2010 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo, di seguito «le Parti contraenti»,

decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

desiderosi di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare e per soggiornare legalmente nei territori della Svizzera o del Kosovo, e di agevolare il transito di cittadini di Paesi terzi o apolidi in uno spirito di cooperazione;

confermando la loro volontà di promuovere i ritorni volontari e agevolare la reintegrazione delle persone interessate, nei limiti della loro legislazione nazionale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

(a) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione svizzera;

(b) «cittadino del Kosovo»: chiunque abbia la cittadinanza del Kosovo conformemente alla legislazione kosovara;

(c) «cittadino di Paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o del Kosovo;

(d) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

(e) «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dal Kosovo, che autorizza una persona a soggiornare sul suo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

RS 0.142.114.759 1 Dal testo originale francese (RO 2010 2107).

2009-1588 2107

Riammissione delle persone in posizione irregolare. Acc con il Kosovo RU 2010

Sezione V Costi

Art. 15 Costi di trasporto e di transito

Le spese di trasporto e le spese legate ai documenti di viaggio afferenti alla riammissione, alla riammissione indebita e al transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto sa...

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