Übereinkommen zum Schutz des Rheins (mit Anhang und Unterzeichnungsprotokoll)

Amtliche Sammlung des Bundesrechts Nr. 26, 8. Juli 2003Einzig › Übereinkommen

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Übereinkommen zum Schutz des Rheins (mit Anhang und Unterzeichnungsprotokoll)

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento

(Oemo-metas)

del 6 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti l'articolo 20 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visto l'articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (Ufficio federale).

Art. 2 Assoggettamento

1 Chiunque solleciti una decisione o richieda una prestazione è tenuto a pagare un emolumento.

2 Più persone assoggettate per una decisione o una prestazione rispondono solidalmente del pagamento dell'emolumento.

Art. 3 Eccezioni all'assoggettamento

1 Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettere a-d dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione sono esenti dal pagamento di qualsiasi emolumento quando i costi delle attività dell'Ufficio federale non possono essere addebitati a terzi.

2 Le autorità e le istituzioni dei Cantoni e dei Comuni sono esenti dal pagamento dell'emolumento quando le attività dell'Ufficio federale sono richieste nel ...

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