Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
Foglio Federale numero 51, 27 Dicembre 2005 › Seccion Unica
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Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
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Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 9 novembre 2005 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di revisione totale della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati. Nel frattempo vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2000 P 00.3064 Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 14.06.2000, Leuthard) 2002 P 01.3729 Prescrizione delle pretese conformemente alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 22.03.2002, Jossen-Zinsstag) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati è in vigore dal 1° gennaio 1993. È fondata sulla disposizione costituzionale adottata nel 1984 in votazione popolare sulla base di un controprogetto a un'iniziativa. La legge è stata oggetto di diverse valutazioni negli anni dal 1993 al 1998. I risultati di queste valutazioni hanno mostrato che l'aiuto alle vittime soddisfa un bisogno reale e che la legge ha nel complesso dato buoni risultati. Le spese dei Cantoni per l'aiuto alle vittime ammontano attualmente a circa 30 milioni di franchi l'anno. Le valutazioni hanno mostrato anche la necessità di rivedere la legge: - essa pone in effetti molti problemi di interpretazione; - alcuni punti sono disciplinati in modo lacunoso o incoerente; - questioni importanti sono disciplinate solo a livello di ordinanza, mentre dovrebbero figurare nelle legge; - per i Cantoni è urgente limitare i costi derivanti dallo sviluppo assunto dalla riparazione morale, che in origine era concepita come una prestazione sussidiaria e la cui concessione si è generalizzata a seguito della giurisprudenza del Tribunale federale; - il termine fissato per il deposito di una domanda di indennizzo e di riparazione morale è problematico, dal momento che è troppo breve; - le diverse prestazioni di aiuto alle vittime non sono delimitate a sufficienza e in parte si sovrappongono; - inoltre, gli oneri non sono ripartiti in modo equo tra i Cantoni. La legge attuale si basa sui tre pilastri della consulenza, delle prestazioni finanziarie e della protezione speciale della vittima nel procedimento penale; questa concezione è mantenuta. Si prevede tuttavia di trasferire ulteriormente nel futuro Codice di procedura penale l'aspetto dedicato ai diritti della vittima nel processo penale. Il disegno di revisione si presenta sotto forma di revisione totale ed è caratterizzato dagli elementi seguenti: - riafferma il carattere sussidiario dell'aiuto alle vittime, già presente nella legge attuale; - migliora la struttura e la comprensione della legge, definisce le nozioni importanti, sopprime alcune incoerenze e colma le lacune constatate nella prassi; - mantiene il principio della libera scelta del consultorio; - delimita con maggiore chiarezza l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori e l'indennizzo, le cui prestazioni attualmente in parte si sovrappongono. Secondo il disegno, l'aiuto a più lungo termine è concesso fintanto 6352 che lo stato di salute della vittima è stazionario e le altre conseguenze del reato sono per quanto possibile eliminate o compensate; l'indennizzo copre invece il danno subito dopo che lo stato della vittima è diventato stazionario, compreso il danno all'economia domestica se ha comportato perdite effettive; - privilegia l'aiuto fornito per il tramite dei consultori rispetto alle altre prestazioni (cerchia più ampia degli aventi diritto per l'assunzione integrale dei costi dell'aiuto a più lungo termine fornito da terzi rispetto a quella per la copertura integrale del danno nell'ambito dell'indennizzo; in caso di reati all'estero, fornitura delle prestazioni dei consultori ma nessun indennizzo o riparazione morale); - introduce un limite per la riparazione morale. Il Consiglio federale propone di fissare l'importo massimo della riparazione morale a 70 000 franchi per la vittima diretta e a 35 000 franchi per i congiunti; - sopprime il diritto a un indennizzo e a una riparazione morale se il reato è stato commesso all'estero; le vittime e i loro congiunti domiciliati in Svizzera avranno in compenso diritto alle prestazioni fornite dai consultori; - prevede un termine più lungo per il deposito di una domanda di indennizzo e di riparazione morale; il termine generale passa da due a cinque anni, con un termine più esteso per i minorenni vittime di reati gravi contro l'integrità fisica o sessuale; - uniforma le condizioni di riduzione dell'indennizzo e della riparazione morale a causa del comportamento della vittima o del congiunto e preved...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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