Messaggio concernente la revisione parziale 1 della legge sulla navigazione aerea
Foglio Federale numero 27, 07 Luglio 2009 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la revisione parziale 1 della legge sulla navigazione aerea
09.047 Messaggio concernente la revisione parziale 1 della legge sulla navigazione aerea del 20 maggio 2009 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione: - il disegno di modifica della legge sulla navigazione aerea - il disegno di decreto federale che approva la continuazione della partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea AESA. Nel contempo, vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2005 M 05.3321 Legge sulla navigazione aerea. Revisione totale (S 15.06.05, Stadler) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 20 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf MerzLa cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Compendio Il presente progetto è la prima delle tre previste revisioni parziali della legge sulla navigazione aerea presentata al Parlamento. Questa prima revisione parziale si prefigge di attuare le linee guida del rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004. Istituisce inoltre basi legali più precise per l'attività di vigilanza dell'UFAC e adegua la legge sulla navigazione aerea all'attuale quadro giuridico. Il Consiglio federale chiede nel contempo al Parlamento l'autorizzazione di recepire il regolamento (CE) n. 216/2008 nell'ambito del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera. La modifiche della legge sulla navigazione aerea proposte con il presente messaggio attuano in parte le linee guida del rapporto sulla politica aeronautica 2004. Le modifiche concernono i punti elencati qui appresso. - Sono istituite le basi per definire norme che vadano oltre le norme tecniche riconosciute e rispecchino l'attuale stato della tecnica (best practice). - La Commissione della navigazione aerea è soppressa. - Nell'ambito dell'«Economic Regulation» sono fissati principi per la riscossione delle tasse negli aerodromi. - Un nuovo modello di finanziamento del servizio della sicurezza aerea sop-prime il sistema di sovvenzionamento trasversale tra gli aeroporti nazionali e gli altri aerodromi e suddivide questi ultimi in categorie secondo principi di tecnica di sicurezza aerea. - Il nuovo modello prevede inoltre che in futuro la Confederazione potrà assumere temporaneamente le perdite di proventi di Skyguide all'estero. - L'istituzione di una nuova tassa di vigilanza ha lo scopo di finanziare nuovi posti di lavoro presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e nel contempo aumentare il livello di copertura dei costi dell'Ufficio. - L'inchiesta sugli incidenti aerei è razionalizzata ed è istituita la possibilità di raggruppare l'autorità d'inchiesta sugli infortuni aeronautici e quella sugli infortuni nei trasporti terresti. - In futuro, Skyguide avrà la possibilità di fondare filiali. La determinazione degli obiettivi strategici della società da parte del Consiglio federale è ora sancita a livello di legge. - Occorre conferire all'UFAC la competenza di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche mediante ordinanza. - Gli atterramenti al di fuori degli aerodromi saranno disciplinati in un'ordinanza e non potranno più essere autorizzati di caso in caso. - Le disposizioni sulla Scuola svizzera di aviazione da trasporto sono abrogate. - Da ultimo, le disposizioni in materia di protezione dei dati sono adeguate al diritto vigente in materia. La Svizzera partecipa all'Agenzia europea della sicurezza aerea (AESA) dal 1° dicembre 2006 nell'ambito dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). Alla base di questa partecipazione vi è una decisione del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, approvata dal Parlamento alla fine del 2005. Le Camere federali hanno nel contempo adottato una modifica della legge sulla navigazione aerea che attribuisce al Consiglio federale la competenza di concludere con l'AESA accordi che delegano all'Agenzia talune competenze in materia di sicurezza aerea e di vigilanza. L'organizzazione e l'attività dell'AESA si basavano finora sul regolamento (CE) n. 1592/2002, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 216/2008. Quest'ultimo autorizza la Commissione europea a prendere sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo. Trattandosi di una nuova competenza che non è contemplata nella vigente norma di delega al Consiglio federale, il recepimento del regolamento (CE) n. 216/2008 - una modifica dell'Accordo sul trasporto aereo - deve essere autorizzato dal Parlamento. Tuttavia il Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera non ha ancora deciso le modifiche necessarie dell'Accordo sul trasporto aereo. Il Consiglio federale chiede quindi al Parlamento di conferirgli l'autorizzazione di recepire il nuovo regolamento CE conformemente alla futura decisione del Comitato misto. Per f...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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