Codice penale militare (Revisione dell'ordinamento disciplinare)
Foglio Federale numero 40, 14 Ottobre 2003 › Seccion Unica
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Codice penale militare (Revisione dell'ordinamento disciplinare)
Termine di referendum: 22 gennaio 2004Codice penale militare(Revisione dell'ordinamento disciplinare)Modifica del 3 ottobre 2003L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20021,decreta:IIl Codice penale militare del 13 giugno 19272 è modificato come segue:Sostituzione di terminiConcerne solo il testo tedesco.Art. 23 cpv. 1 n. 5, 6, 10 e cpv. 21 Sono sottoposti al diritto penale militare:5. le persone obbligate al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19954, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;10. abrogato2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 7 sono assogget-tate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice.1 FF 2002 69892 RS 321.03 v. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 marzo 2003 della parte generale delCodice penale militare, lett. a4 RS 510.10Codice penale militareDisobbedienzaInosservanza di prescrizioni di servizioArt. 34 n. 55. Per le multe disciplinari è applicabile l'articolo 189.Art. 615 1 Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.2 Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato l'arresto repressivo.3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.4 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.Art. 726
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