Codice penale militare (Revisione dell'ordinamento disciplinare)

Riassunto


Codice penale militare (Revisione dell'ordinamento disciplinare)

Termine di referendum: 22 gennaio 2004

Codice penale militare

(Revisione dell'ordinamento disciplinare)

Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20021,

decreta:

I

Il Codice penale militare del 13 giugno 19272 è modificato come segue:

Sostituzione di termini

Concerne solo il testo tedesco.

Art. 23 cpv. 1 n. 5, 6, 10 e cpv. 2

1 Sono sottoposti al diritto penale militare:

5. le persone obbligate al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;

6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19954, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;

10. abrogato

2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 7 sono assogget-tate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice.

1 FF 2002 6989

2 RS 321.0

3 v. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 marzo 2003 della parte generale del

Codice penale militare, lett. a

4 RS 510.10

Codice penale militare

Disobbedienza

Inosservanza di prescrizioni di servizio

Art. 34 n. 5

5. Per le multe disciplinari è applicabile l'articolo 189.

Art. 615

1 Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato l'arresto repressivo.

3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 726

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