Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
Foglio Federale numero 44, 09 Novembre 2004 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 44, 09 Novembre 2004 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
04.067 Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 1° ottobre 2004 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 1° ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio In occasione dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea, le organizzazioni sindacali hanno avanzato una serie di rivendicazioni volte all'adozione di nuove misure collaterali. Un gruppo di lavoro comprendente le parti sociali ha esaminato tali rivendicazioni, motivate dalle enormi differenze che si riscontrano negli Stati sopraccitati per quanto concerne i salari e le condizioni lavorative. Il rapporto del gruppo di lavoro è stato posto in consultazione nell'estate del 2004. Si è constatato che non è necessario prevedere nuove misure materiali, poiché quelle adottate dal Parlamento nel 1999 sono generalmente ritenute valide. Alla luce delle esperienze fatte nell'ambito della creazione degli strumenti necessari per l'attuazione delle misure collaterali, è tuttavia emersa la necessità di chiarire alcune proposte e di concretizzare taluni aspetti inerenti all'applicazione delle misure. A livello di legge, il Consiglio federale propone le misure seguenti: - prevedere l'assunzione, parzialmente finanziata dalla Confederazione, di un numero sufficiente di ispettori da parte dei Cantoni; tali ispettori dovranno effettuare i controlli e le inchieste di cui sono incaricate le Commissioni tripartite; - modificare la disposizione legale concernente la notifica dei lavoratori distaccati inserendovi una delega di competenze al Consiglio federale, al fine di garantire una maggiore flessibilità; - assoggettare ai contributi alle spese di perfezionamento professionale previsti da contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale i datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Svizzera per più di tre mesi; - inasprire le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Svizzera senza rispettare la legge; - prevedere che le disposizioni dei CCL che obbligano il datore di lavoro a depositare una cauzione si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera; - agevolare ulteriormente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai CCL modificando le norme concernenti le maggioranze richieste; - facilitare l'esecuzione dei controlli esigendo che i lavoratori siano informati per scritto sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro; - autorizzare l'Ufficio federale di statistica a trasmettere alle Commissioni tripartite dati risultanti da contratti collettivi di impresa. A livello di ordinanza sono inoltre previste diverse modifiche concernenti la procedura di notifica e l'assoggettamento ai contributi alle spese di esecuzione del CCL dei datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Svizzera. 5864 Se rafforzate e completate come proposto nel presente messaggio, le misure adottate nel 1999 ed entrate in vigore il 1° giugno 2004 dovrebbero poter essere attuate in modo efficace e credibile e garantire nel contempo la flessibilità necessaria al nostro mercato del lavoro. 5865 Indice Compendio 5864 1 Parte generale 5868 1.1 Situazione iniziale 5868 1.2 Rapporto del gruppo di lavoro 5869 1.3 Risultati della procedura di consultazione 5870 1.4 Misure proposte 5871 1.4.1 Modifiche della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera 5871 1.4.1.1 Assunzione di ispettori 5871 1.4.1.1.1 Motivaz...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
verordnung über die krankenversicherung (kvv) | Verordnung des BLW über die Festlegung von Perioden und Fristen sowie die Freigabe von Zollkontingentsteilmengen für ... | verordnung des bundesamtes für kommunikation über fernmeldeanlagen | Bundesgesetz über den Abschluss von Schuldenkonsolidierungsabkommen | Sentencia nº 693 de Consiglio di Stato, February 03, 2009 | Sentencia nº 4208 de Consiglio di Stato August 26 2009 | Sentencia nº 3447 de Consiglio di Stato, June 26, 2008 | Sentencia nº 3626 de Consiglio di Stato July 10 2008