Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Riassunto


Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

04.067

Messaggio

concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

del 1° ottobre 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

In occasione dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea, le organizzazioni sindacali hanno avanzato una serie di rivendicazioni volte all'adozione di nuove misure collaterali. Un gruppo di lavoro comprendente le parti sociali ha esaminato tali rivendicazioni, motivate dalle enormi differenze che si riscontrano negli Stati sopraccitati per quanto concerne i salari e le condizioni lavorative. Il rapporto del gruppo di lavoro è stato posto in consultazione nell'estate del 2004.

Si è constatato che non è necessario prevedere nuove misure materiali, poiché quelle adottate dal Parlamento nel 1999 sono generalmente ritenute valide. Alla luce delle esperienze fatte nell'ambito della creazione degli strumenti necessari per l'attuazione delle misure collaterali, è tuttavia emersa la necessità di chiarire alcune proposte e di concretizzare taluni aspetti inerenti all'applicazione delle misure.

A livello di legge, il Consiglio federale propone le misure seguenti:

- prevedere l'assunzione, parzialmente finanziata dalla Confederazione, di un numero sufficiente di ispettori da parte dei Cantoni; tali ispettori dovranno effettuare i controlli e le inchieste di cui sono incaricate le Commissioni tripartite;

- modificare la disposizione legale concernente la notifica dei lavoratori distaccati inserendovi una delega di competenze al Consiglio federale, al fine di garantire una maggiore flessibilità;

- assoggettare ai contributi alle spese di perfezionamento professionale previsti da contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale i datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Svizzera per più di tre mesi;

- inasprire le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Svizzera senza rispettare la legge;

- prevedere che le disposizioni dei CCL che obbligano il datore di lavoro a depositare una cauzione si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera;

- agevolare ulteriormente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai CCL modificando le norme concernenti le maggioranze richieste;

- facilitare l'esecuzione dei controlli esigendo che i lavoratori siano informati per scritto sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro;

- autorizzare l'Ufficio federale di statistica a trasmettere alle Commissioni tripartite dati risultanti da contratti collettivi di impresa.

A livello di ordinanza sono inoltre previste diverse modifiche concernenti la procedura di notifica e l'assoggettamento ai contributi alle spese di esecuzione del CCL dei datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Svizzera.

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Se rafforzate e completate come proposto nel presente messaggio, le misure adottate nel 1999 ed entrate in vigore il 1° giugno 2004 dovrebbero poter essere attuate in modo efficace e credibile e garantire nel contempo la flessibilità necessaria al nostro mercato del lavoro.

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Indice

Compendio 5864

1 Parte generale 5868

1.1 Situazione iniziale 5868

1.2 Rapporto del gruppo di lavoro 5869

1.3 Risultati della procedura di consultazione 5870

1.4 Misure proposte 5871

1.4.1 Modifiche della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera 5871

1.4.1.1 Assunzione di ispettori 5871

1.4.1.1.1 Motivaz...

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