Diritto delle obbligazioni (Retribuzioni nelle società quotate in borsa e altre modifiche del diritto della società anonima) (Progetto)

Riassunto


Diritto delle obbligazioni (Retribuzioni nelle società quotate in borsa e altre modifiche del diritto della società anonima) (Progetto)

Codice delle obbligazioni Progetto (Retribuzioni nelle società quotate in borsa e altre modifiche

del diritto della società anonima)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 20101;

visto il parere del Consiglio federale del 17 novembre 20102,

decreta:

I

Il titolo ventesimosesto del Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:

Art. 627 n. 15 (nuovo)

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

15. le deroghe in materia di approvazione delle retribuzioni della direzione, sempre che le azioni della società siano quotate in borsa.

Art. 663bbis

Abrogato

Art. 678

1 Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d'avviamento sono tenuti a restituirli.

2 Essi devono restituire anche le altre prestazioni della società in quanto siano manifestamente sproporzionate rispetto alla controprestazione fornita.

3 L'obbligo di restituzione decade se il beneficiario prova che ha ricevuto la prestazione in buona fede e al momento della ripetizione non è più arricchito.

1 FF 2010 7281...

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