Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente il traffico aereo di linea (con all.)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 30, 31 Luglio 2001 › Singoli › Accordo
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente il traffico aereo di linea (con all.)
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente il traffico aereo di lineaConcluso il 15 marzo 1994 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 1997Considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussiadi seguito nell'Accordo «Parti»fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, eal fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:Art. 1 Definizioni1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;b) la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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