Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente il traffico aereo di linea (con all.)

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente il traffico aereo di linea (con all.)

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente il traffico aereo di linea

Concluso il 15 marzo 1994

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 1997

Considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia

di seguito nell'Accordo «Parti»

fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;

b) la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la ...

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