Messaggio relativo all'iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi»

Riassunto


Messaggio relativo all'iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi»

99.072

Messaggio relativo all'iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi»

dell'8 settembre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi invitiamo a sottoporre al voto di popolo e Cantoni l'iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi» con la raccomandazione di respingerla senza controprogetto.

Il disegno del relativo decreto federale si trova in allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 settembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

Compendio

L'iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi» chiede di modificare l'attuale articolo 34bis capoverso 2 della Costituzione federale. L'iniziativa si prefigge, come già traspare dal titolo medesimo, di diminuire i costi ospedalieri e intende raggiungere questo obiettivo adottando quanto segue:

- limitare il regime obbligatorio dell'assicurazione malattie unicamente alla degenza ospedaliera;

- offrire agli assicurati la possibilità di concludere l'assicurazione per degenze ospedaliere nel quadro della legge federale sull'assicurazione malattie e, indipendentemente da detta legge, presso istituti assicurativi privati sottoposti alla LSA;

- obbligare i Cantoni a provvedere, se necessario in collaborazione con altri

Cantoni, affinché i loro abitanti abbiano a disposizione il numero di letti occorrente nei tre reparti: comune, semiprivato, privato;

- sopprimere la partecipazione ai costi da parte degli assicurati;

- fissare un'indennità di 250 franchi per giorno di degenza e per persona, indicizzati secondo l'indice dei prezzi al consumo, che l'assicurazione malattie o l'assicuratore privato dovrà versare ai Cantoni per la degenza dell'assicurato nel reparto comune dell'ospedale. Tale somma comprende tutte le prestazioni dell'ospedale (operazioni, medicamenti, radiografie, trasporto del paziente all'ospedale, ecc.);

- se per ragioni mediche l'assicurato deve ricorrere ai servizi di un ospedale che si trova fuori del Cantone di domicilio, questo Cantone riceve dall'assicuratore l'indennità di 250 franchi, fermo stante che abbia la facoltà di stipulare un altro accordo con l'ospedale, rispettivamente con il Cantone interessato;

- per la degenza in un ospedale privato, l'assicuratore è tenuto a versare le indennità fissate per i Cantoni come contributo ai costi delle degenze ospedaliere.

In linea di massima il Consiglio federale condivide gli obiettivi dell'iniziativa popolare in esame. È però del parere che i provvedimenti proposti siano inaccettabili dal punto di vista sociale e fiscale. Respinge l'iniziativa per i seguenti motivi:

- la limitazione del regime obbligatorio dell'assicurazione malattie al solo settore ospedaliero indurrebbe i pazienti che non stipulassero assicurazioni facoltative a copertura delle prestazioni ambulatoriali o semiospedaliere a ricorrere in maggior misura, anche per piccoli interventi praticabili in ambito ambulatoriale o semiospedaliero, alle cure ospedaliere, con la conseguenza di uno spostamento di questi casi dai settori ambulatoriale e semiospedaliero, più vantaggiosi, verso il settore ospedaliero, più oneroso;

- offrendo agli assicurati la possibilità di stipulare un'assicurazione per la degenza ospedaliera con un assicuratore assoggettato alla LAMal o con un assicuratore privato al di fuori della LAMal, l'iniziativa mette in pericolo la solidarietà tra persone sane e persone malate. Infatti nella misura in cui l'assicuratore privato fosse esonerato da ogni onere sociale, sarebbe tentato di selezionare i rischi o introdurre riserve illimitate. Di conseguenza gli assicuratori non sarebbero più competitivi né attrattivi; la loro assicurazione ospedaliera che comprende una protezione sociale sarà già a breve termine finanziariamente insopportabile per gli stessi e per gli assicurati;

- la proposta di limitare il premio assicurativo alla sola degenza ospedaliera nel reparto comune non risolve il problema del risparmio in ambito sanitario. Tale provvedimento non fa altro che trasferire ai poteri pubblici, cioè ai contribuenti, i costi dell'assicurazione malattie.

Per questa ragione il Consiglio federale propone il rigetto dell'iniziativa.

Messaggio

1 Parte generale

11 Aspetti formali

111 Tenore dell'iniziativa Il 10 settembre 1998 il Comitato d'iniziativa della Denner SA ha depositato un'iniziativa popolare federale «per costi ospedalieri più bassi» sotto forma di progetto già elaborato del seguente tenore:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34bis cpv. 2

2 La stipulazione di un'assicurazione malattie non è obbligatoria, tranne per degenze ospedaliere.

L'assicurazione per degenze ospedaliere può essere stipulata nel quadro della legge federale sull'assicurazione malattie e, indipendentemente da detta legge, presso istituti assicurativi...

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