Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 24, 17 Giugno 2008 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)
Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione
(Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifica del 21 maggio 2008 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza sui brevetti del 19 ottobre 19771 è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutto il testo l'espressione «richiedente» è sostituita con «depositante». In tutto il testo, fatto salvo il titolo sesto, l'espressione «emolumento» è sostituita con «tassa» con i necessari adeguamenti grammaticali. Ingresso visti gli articoli 40d capoverso 5, 40e capoverso 5, 50a capoverso 4, 56 capoverso 3, 59c capoverso 4, 65, 140l e 141 della legge del 25 giugno 19542 sui brevetti (legge); visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), Art. 1 cpv. 2 2 L'esecuzione degli articoli 86a201386k della legge e degli articoli 1122013112f della presente ordinanza spetta all'Amministrazione federale delle dogane. Art. 4 cpv. 5 a 7 5I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale saranno presi in considerazione unicamente se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale. Sono riservati gli articoli 40 capoverso 2, 45 capoverso 3 e 75 capoverso 4.6 Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata e vi siano dubbi sulla sua esattezza, l'Istituto può richiederne l'attestazione entro il termine assegnato a questo scopo. L'Istituto comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l'attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non presentato. 2 RS 232.14; RU 2008 25513 RS 172.010.31 6 Le richieste di chi ha effettuato il deposito di materiale in virtù dei capoversi 4 e 5 devono essere presentate all'Istituto al più tardi 17 mesi dalla data di deposito o di priorità. 7 Può essere designata quale perito ogni persona fisica: a. riconosciuta tali dall'Istituto; b. scelta di comune accordo dal richiedente e da chi ha effettuato il deposito di materiale. Art. 45g Dichiarazione d'impegno 1 Per accedere a un campione, il richiedente deve impegnarsi nei confronti del depositanteo del titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche nei confronti di chi lo ha effettuato, per la durata dell'effetto dei diritti di esclusione applicabili al materiale biologico depositato, a non mettere i campioni di materiale biologico depositato o di materiale derivante a disposizione di terzi, e di non utilizzarli se non a scopi di sperimentazione. 2 Il depositante o il titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche chi lo ha effettuato, possono rinunciare a chiedere al richiedente una tale dichiarazione d'impegno. 3 Se un campione è consegnato a un esperto indipendente, egli deve dichiarare di impegnarsi ai sensi del capoverso 1. Nei confronti dell'esperto il richiedente è considerato un terzo ai sensi del capoverso 1. 4 L'impegno a utilizzare il materiale biologico esclusivamente a scopi di sperimentazione non vale nella misura in cui il richiedente utilizzi il materiale in base a una licenza obbligatoria. Art. 45h Durata di conservazione Il materiale biologico depositato deve essere conservato per cinque anni dall'ultima richiesta di consegna di un campione, ma per almeno cinque anni dopo la scadenza della durata di protezione legale massima di qualsivoglia diritto di esclusione valido per il materiale biologico depositato. Art. 45i Nuovo deposito 1 Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l'autorità di deposito abilitata, è lecito procedere, su richiesta di quest'ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previs...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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