Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS)

Riassunto


Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS)

Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo

(Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS)

del 30 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19811 sulle preferenze tariffali; visti gli articoli 3 capoverso 2 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

1 Le preferenze tariffali secondo l'ordinanza del 16 marzo 20073 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo sono concesse se:

a. le merci sono prodotti originari (cap. 2) di un Paese beneficiario di cui all'allegato 1 di detta ordinanza;

b. sono soddisfatti i requisiti territoriali (cap. 3);

c. all'importazione sono presentate le corrispondenti prove dell'origine (cap. 4); e

d. i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa (cap. 5).

2 I certificati d'origine sostitutivi, modulo A, impiegati quale prova dell'origine per merci che transitano per il territorio della Norvegia, della Turchia o di uno Stato membro dell'Unione europea e che sono riesportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che la Norvegia, la Turchia e gli Stati membri dell'Unione europea applichino, in materia di preferenze tariffarie a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta i certificati d'origine sostitutivi emessi dalla Svizzera.

RS 946.39 1 RS 632.91

2 RS 946.201

3 RS 632.911

Ordinanza sulle regole d'origine RU 2011

4 Per le domande di proroga di una deroga presentate da un Paese beneficiario sono applicabili per analogia i capoversi 120133.

Capitolo 3: Requisiti territoriali

Art. 17 Principio di territorialità

1 Le condizioni di cui al capitolo 2 per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione sul territorio del Paese beneficiario o della Svizzera.

2 Si considera che l'acquisizione del carattere originario è interrotta se la merce che è stata lavorata o trasformata nel Paese beneficiario o in Svizzera ha abbandonato il territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio. È fatto salvo l'articolo 18.

3 Il carattere originario di un prodotto che è stato acquisito nel Paese beneficiario o in Svizzera è considerato perduto se il prodotto è esportato fuori dal territorio in questione, indipendentemente dal fatto che la lavorazione o la trasformazione siano avvenute al di fuori di questo territorio.

4 Sono fatti salvi gli articoli 14 e 19 capoverso 4.

Art. 18 Reimportazione di merce

La merce esportata dal Paese beneficiario o dalla Svizzera in un Paese terzo e in seguito reimportata da quest'ultimo è trattata come se non avesse mai lasciato il Paese beneficiario o la Svizzera, sempre che si possa dimostrare plausibilmente alle autorità doganali che la merce reimportata:

a. è la stessa di quella che è stata esportata; e

b. nel Paese terzo o durante il trasporto non ha subito alcun trattamento oltre a quanto necessario per la sua conservazione.

Art. 19 Trasporto diretto

1 Le preferenze tariffali sono concesse soltanto se i prodotti sono trasportati direttamente dal Paese beneficiario interessato in Svizzera.

2 Sono reputati come trasportati direttamente dal Paese beneficiario in Svizzera o dalla Svizzera nel Paese beneficiario i prodotti che:

a. durante il loro trasporto non passano per il territorio di un altro Paese;

b. che formano un unico invio e sono trasportati attraverso il territorio di altri Paesi che quello beneficiario o della Svizzera, eventualmente anche con un trasbordo o un immagazzinamento provvisorio in questi Paesi, sempre che: 1. il transito attraverso questi Paesi sia giustificato da motivi geografici o da ragioni esclusivamente tecniche,

Ordinanza sulle regole d'origine RU 2011

2. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti siano rimasti sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in circolazione, e

3. nei Paesi di transito o di immagazzinamento i prodotti abbiano subito soltanto i trattamenti, lo scarico o il carico o l'imballaggio, non tuttavia per la vendita al minuto, necessari alla loro conservazione;

c. sono stati trasportati attraverso il territorio dell'Unione europea, della Norvegia o della Turchia e in seguito sono totalmente o parzialmente riesportati in Svizzera o nel Paese beneficiario, sempre che nei Paesi di transito o di immagazzinamento: 1. siano rimasti sotto sorveglianza doganale e non siano stati messi in circolazione, e

2. sono stati trattati o frazionati so...

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