Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno della Cambogia concernente il traffico aereo di linea

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno della Cambogia concernente il traffico aereo di linea

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno della Cambogia concernente il traffico aereo di linea

Concluso il 6 febbraio 2007 Applicato provvisoriamente dal 6 febbraio 2007

Considerando che la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia

sono Parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di istituire le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno della Cambogia, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per entrambe le Parti;

b. l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e per il Regno della Cambogia, il Segretariato di Stato per l'aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autori...

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