Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO)

Riassunto


Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO)

Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo

(ORECO)

del 29 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costituzione e la gestione di un registro centrale delle carte per l'odocronografo (RECO) adatte all'odocronografo digitale.

Art. 2 Scopo e contenuto del RECO

1 Il RECO serve al rilascio di carte per l'odocronografo (carte del conducente, carte dell'officina, carte dell'azienda e carte di controllo) e funge da supporto per le autorità nazionali ed estere preposte al rilascio delle carte e all'esecuzione nell'ambito dei controlli in materia di durata del lavoro e del riposo ...

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