Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 18, 09 Maggio 2006 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO)
Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo
(ORECO) del 29 marzo 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ordina: Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la costituzione e la gestione di un registro centrale delle carte per l'odocronografo (RECO) adatte all'odocronografo digitale. Art. 2 Scopo e contenuto del RECO 1 Il RECO serve al rilascio di carte per l'odocronografo (carte del conducente, carte dell'officina, carte dell'azienda e carte di controllo) e funge da supporto per le autorità nazionali ed estere preposte al rilascio delle carte e all'esecuzione nell'ambito dei controlli in materia di durata del lavoro e del riposo ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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