Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 41, 13 Ottobre 2009 › Singoli › Protocollo
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Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti
Traduzione1
Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti Firmato a Kiev il 21 maggio 2003 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 27 aprile 2007 Entrato in vigore per la Svizzera l20198 ottobre 2009 Le Parti del presente Protocollo, rammentando l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»), riconoscendo che i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti rappresentano un meccanismo importante per accrescere la responsabilità delle imprese, ridurre l'inquinamento e promuovere lo sviluppo sostenibile, come affermato nella dichiarazione di Lucca adottata nella prima riunione delle Parti della convenzione di Aarhus, visto il principio n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, visti inoltre i principi e gli impegni concordati nel 1992 alla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, in particolare le disposizioni del capitolo 19 di Agenda 21, prendendo atto del programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21, adottato nel 1997 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua diciannovesima sessione straordinaria, che chiede tra l'altro l'aumento delle capacità e delle risorse nazionali per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni onde facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni sulle tematiche ambientali di rilevanza mondiale mediante strumenti adeguati, visto il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, che promuove l'elaborazione di informazioni coerenti ed integrate sulle sostanze chimiche, ad esempio tramite registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, tenendo conto dell'attività del Forum intergovernativo sulla sicurezza delle sostanze chimiche, in particolare la dichiarazione di Bahia del 2000 sulla sicurezza delle sostanze chimiche, le priorità d'intervento dopo il 2000 e il piano d'azione per la creazione di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e la realizzazione di inventari delle emissioni, tenendo inoltre conto delle attività intraprese nel quadro del Programma interorganizzazioni per la corretta gestione delle sostanze chimiche, RS 0.814.08 1 Dal testo originale inglese. Vedi anche il testo originale francese (RO 2009 5133). 2007-0438 5133 Art. 10 Valutazione qualitativa 1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di garantire la qualità delle informazioni comunicate. 2. Ciascuna Parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro siano sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorità competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilità, tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti. Art. 11 Accesso del pubblico alle informazioni 1. Ciascuna Parte garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti senza prescrivere l'obbligo di far valere un interesse e ai sensi del presente Protocollo, provvedendo anzitutto affinché il proprio registro sia direttamente consultabile per via elettronica attraverso le reti di telecomunicazione pubbliche. 2. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte garantisce che la propria autorità competente fornisca su richiesta le informazioni in questione con...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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